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Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3, relativamente al settore della vitivinicoltura, avranno riguardo alla ricostituzione e qualificazione dei vigneti, nel rispetto dei regolamenti (CEE) n. 1162 del 1976 e n. 3140 del 1976, nonche' alla difesa fitosanitaria dei vigneti stessi effettuata da organismi associativi con mezzi aerei; alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti con preferenza alle forme cooperative ed associative; alla repressione delle frodi; alla tutela e alla valorizzazione dei prodotti, in particolare quelli VQPRD (vini di qualita' prodotti in regioni determinate), con il fine della loro diffusione nell'ambito comunitario ed extracomunitario.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1978 al 22 dicembre 1983

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;984~art14 · fonte su Normattiva