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Gli ((indirizzi)) di cui al precedente articolo 3 relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno riguardo alle esigenze di utilizzare e di valorizzare i terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacita' di assicurare elevate produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico. Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano in particolare:

  • a)le zone di intervento suscettibili di valorizzazione produttiva e le produzioni da sviluppare nelle medesime;
  • b)le opere da realizzare, le priorita' e le forme di incentivazione, favorendo in particolare la creazione e lo sviluppo di forme associative e cooperative alle quali assegnare i terreni incolti in base alle norme di legge vigenti.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1978 al 22 dicembre 1983

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;984~art15 · fonte su Normattiva