[1]Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, le esenzioni ed agevolazioni tributarie concernenti l'imposta fabbricati e le relative sovrimposte, non sono cumulabili, neppure in successivi periodi di tempo.
[2]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645)).
[3]Gli immobili contemplati dalla citata legge, tanto se soffittati quanto se usati dal proprietario, sono descritti nel vigente catasto mediante l'elencazione degli elementi costitutivi, quali gli edifici, le aree, i generatori della forza motrice, le dighe, i canali adduttori o di scarico, la rete di trasmissione e di distribuzione di merci, prodotti o servizi, i binari anche se posti su aree pubbliche ovvero nel relativo soprassuolo o sottosuolo, le gallerie, i ponti e simili.
Testo vigente dal 1 gennaio 1960
