Agli effetti delle esenzioni temporanee ed agevolazioni concernenti la normale imposta sui fabbricati e le relative sovrimposte si considera, in ogni caso, qualunque sia la dizione usata dalle vigenti disposizioni legislative in materia, l'epoca nella quale le costruzioni si rendono effettivamente abitabili o servibili all'uso cui sono destinate, ai sensi dell'art. 18 della legge organica del 26 gennaio 1865, n. 2136.
Testo vigente dal 5 agosto 1942
