[1]L'esenzione prevista dall'art. 168 del testo unico 24 aprile 1938-XVI, n. 1165, per le ricostruzioni di caso dichiarate inabitabili e gli alloggi ricavati mediante ricostruzione o radicale trasformazione di locali terreni gia' adibiti ad uso negozio, magazzini ed abitazioni infette o malsane, con l'eventuale annessione di locali immediatamente sovrastanti, quando cio' sia reso indispensabile per ottenere, pei nuovi locali di abitazione, l'altezza imposta dai regolamenti, e' subordinata, a pena di decadenza, alla preventiva denunzia all'Ufficio distrettuale delle imposte e l'inabitabilita' deve essere dichiarata dalle competenti autorita', prima della demolizione. Ove manchi la preventiva dichiarazione di inabitabilita' la esenzione e' concessa ai vani nuovi costruiti oltre l'altezza del fabbricato preesistente, ovvero su urea libera. Agli effetti di cui sopra sono anche considerati vani nuovi quelli che solo parzialmente si elevano oltre l'altezza del fabbricato preesistente o solo parzialmente si estendono su area libera, sempre quando rispettivamente nella loro altezza e nella loro superficie prevalga la parte nuova rispetto a quella da considerare assorbita nell'altezza o nella superficie del fabbricato preesistente.

[2]L'esenzione medesima e' concessa alle ricostruzioni di case imposte dall'attuazione dei piani regolatori. Le case ricostruite ad iniziativa dei possessori, ancorche' comprese nel perimetro dei piani regolatori, beneficiano solo delle altre agevolazioni previste dalle leggi generali e speciali.

Testo vigente dal 5 agosto 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-07-11;843~art9 · fonte del testo