Le esenzioni ed agevolazioni previste per le case di abitazione, sono applicabili anche ai locali destinati a negozi, quando i medesimi rappresentino un accessorio, appartengano al medesimo proprietario ed il reddito non superi il quarto di quello dell'intero edificio. In caso diverso la esenzione rimane limitata alla sola parte destinata ad abitazione.

Testo vigente dal 5 agosto 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-07-11;843~art7 · fonte del testo