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Con le stesse modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, agli ufficiali, con esclusione dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti provvisti del trattamento economico di cui all'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonche' ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, escluso il personale militare di leva, e' corrisposta a partire dal 1 gennaio 1978 una somma di L. 10.000 mensili. Con effetto dall'anno 1978, l'importo della tredicesima mensilita' per le categorie di personale di cui al precedente comma e' integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente articolo 1, di L. 35.000 e di una mensilita' dell'assegno perequativo previsto dalla legge 27 ottobre 1973, n. 628.

Testo in vigore dal 21 novembre 1978 al 13 luglio 1980

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