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Le riserve di posti nei concorsi pubblici di accesso alle categorie professionali si applicano anche nel caso di assunzione di contingenti di idonei a norma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873. Ai concorsi per l'accesso alle categorie dalla II alla V si applicano esclusivamente le riserve previste dal provvedimento indicato nel precedente articolo 7. Ove nel corso del triennio di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, siano stati definiti piu' concorsi per la stessa qualifica, gli idonei del concorso definito prima hanno la precedenza rispetto a quelli inclusi nella graduatoria approvata successivamente. Per i concorsi pubblici compartimentali di accesso alla qualifica di operatore specializzato di esercizio, gia' espletati o indetti alla data di entrata in vigore della presente legge, la facolta' di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, puo' indifferentemente essere esercitata per la nomina nel contingente degli uffici locali o in quello degli uffici principali. La rinuncia alla nomina nel contingente stabilito dall'Amministrazione, ovvero la decadenza dalla nomina stessa, comporta l'esclusione dell'interessato dall'assunzione nell'altro contingente. Ogni graduatoria ha una sua autonoma validita' ed i diritti all'inserimento tra i vincitori degli idonei vanno salvaguardati rispetto al concorso cui hanno partecipato.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1982 al 8 novembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1981-12-22;797~art13 · fonte su Normattiva