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Ai titolari di beni di cui all'art. 1 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, a quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1952, n. 1131, nonche' a quelli di cui all'art. 2, punto secondo, lettere a) e b), dell'Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, reso esecutivo col decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1955, n. 210, verra' liquidato e corrisposto, a valere sull'importo previsto dall'art. 2, punto secondo, lettera b), e punto terzo, del citato Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, un indennizzo calcolato sulla base del valore 1938 attribuito ai beni, moltiplicato per i seguenti coefficienti di maggiorazione:

  • a)35 sino al valore di 200.000 lire;
  • b)20 sul valore eccedente le 200.000 lire e fino a 2.000.000 di lire. Sui valori eccedenti i 2.000.000 di lire verra' applicato il coefficiente risultante dal residuo delle somme disponibili dopo la liquidazione di cui alle lettere a) e b). In attesa della determinazione di tale coefficiente, il Ministero del tesoro concedera' acconti in base a un coefficiente di rivalutazione non superiore a 5. Dagli indennizzi come sopra calcolati vanno detratte le anticipazioni corrisposte ai sensi della legge 31 luglio 1952, n. 1131.

Testo in vigore dal 30 novembre 1956 al 8 novembre 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-11-08;1325~art1 · fonte del testo