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L'indennita' post-sanatoriale di cui all'art. 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, ed all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione. Nel caso previsto dal precedente comma l'indennita' e' corrisposta nella misura indicata dall'art. 2, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, senza alcuna maggiorazione per i familiari a carico qualora trattisi dell'assicurato e nella misura indicata dall'art. 4, secondo comma, punto 2), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, qualora trattisi di un familiare dell'assicurato.
Testo in vigore dal 4 dicembre 1957 al 1 luglio 1963
