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L'indennita' post-sanatoriale di cui all'art. 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, ed all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 1963, N. 1540)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1963 al 22 dicembre 2008
