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L'indennita' post-sanatoriale di cui all'art. 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, ed all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 1963, N. 1540)).

Testo in vigore dal 1 luglio 1963 al 22 dicembre 2008

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Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1963

Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 1957 al 1 luglio 1963. 57 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione. tolto: Nel caso previsto dal precedente comma l'indennita' e' corrisposta nella misura indicata dall'art. 2, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, senza alcuna maggiorazione per i familiari a carico qualora trattisi dell'assicurato e nella misura indicata dall'art. 4, secondo comma, punto 2), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, qualora trattisi di un familiare dell'assicurato aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 1963, N. 1540.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-11-09;1126~art2 · fonte del testo