Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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5 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1963 al 22 dicembre 2008. 317 parole tolte, 19 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi e i familiari assistiti a carico dell'assicurazione stessa, nel caso che il ricovero in luogo di cura abbia avuto una durata non inferiore a due mesi e la dimissione sia avvenuta per guarigione clinica, per stabilizzazione, o per la prosecuzione della cura in ambulatorio, hanno diritto ad una indennita' a titolo di assistenza post-sanatoriale. La misura e la durata dell'indennita' post-sanatoriale sono stabilite nel modo seguente:
tolto: 1) per gli assicurati in ragione di lire 500 giornaliere per il periodo di un anno;
tolto: 2) per i familiari, in ragione di lire 300 giornaliere per i primi sei mesi e di lire 200 per i successivi sei mesi. COMMA ABROGATO DALLAL. 14 NOVEMBRE 1963aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. tolto: 1540. Nel periodo di godimento dell'indennita' post-sanatoriale l'assistito - pena la, sospensione di detta prestazione - ha l'obbligo di sottoporsi a periodici controlli sanitari e di eseguire le eventuali prescrizioni mediche, tendenti al mantenimento e al consolidamento dello stato di guarigione, con le modalita' che saranno stabilite dall'istituto nazionale della previdenza sociale. L'Istituto nazionale della previdenza sociale puo' condizionare la corresponsione della indennita' post-sanatoriale alla frequenza a corsi di riqualificazione professionale o a cantieri di lavoro istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sempre che essi risultino istituiti nel luogo di residenza dell'assistito e che questi risulti ammesso alla frequenza. A tal fine l'istituto medesimo e' tenuto a trasmettere periodicamente, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli elenchi nominativi dei beneficiari dell'indennita^ post-sanatoriale con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle qualifiche professionali ritenute compatibili con le condizioni di salute dell'assistito. In caso di frequenza ai corsi di riqualificazione professionale o ai cantieri-scuola, e durante il periodo di effettiva partecipazione ai corsi o ai cantieri stessi, la misura dell'indennita' post-sanatoriale e' ridotta alla meta', qualora, l'assistito fruisca anche dell'indennita' di disoccupazione prevista per i corsi e per i cantieri. aggiunto: 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-02-28;86~art4 · fonte del testo