Ordinanza n. 189/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1990 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 324/1959
usata come parametro
citata
- art. 3Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 38Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 7legge 177/1976
- art. 1legge 610/1979
- art. 6legge 177/1976
- art. 3legge 185/1960
- art. 7Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 15d.P.R. 494/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,
lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici
al personale statale in attività ed in quiescenza); della legge 3
marzo 1960, n. 185 (Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324,
recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed
in quiescenza); degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);
dell'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177
(Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle
retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del
personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti
di previdenza) e della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del
termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in
materia di trattamento economico del personale civile e militare
dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo
della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di
buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6
della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni
vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione),
promossi con tre ordinanze emesse il 13 aprile 1989 dal Tribunale
amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sezione distaccata di
Pescara, iscritte ai nn. 400, 401 e 402 del registro ordinanze 1989 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo -
Sezione di Pescara, con tre ordinanze in data 13 aprile 1989 (R.O.
nn. 400, 401 e 402 del 1989), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 38, 97 e 98
della Costituzione, dell'art. 1, comma terzo, lett. b), della legge
27 maggio 1959, n. 344, della legge 3 marzo 1960, n. 185; degli artt.
3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032; dell'art. 7, comma
primo, della legge 29 aprile 1976, n. 177; della legge 20 marzo 1980,
n. 75; nella parte in cui escludono la indennità integrativa
speciale dal computo della base contributivo-retributiva da
considerarsi ai fini della liquidazione dell'indennità di
buonuscita;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato inammissibili (e
poi manifestamente inammissibili), censurandosi una scelta riservata
alla discrezionalità legislativa, analoghe questioni di legittimità
costituzionale (sentenza n. 220 del 1988; Ordinanze n. 419 del 1989;
nn. 641, 869, 1070, 1072 del 1988);
che il giudice a quo, sostanzialmente, si è limitato a chiedere
la declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme impugnate
per non avere il legislatore raccolto l'invito della Corte (sentenza
n. 220 del 1988) a procedere all'omogeneizzazione dei trattamenti di
quiescenza nell'ambito del pubblico impiego;
che - come è stato rilevato nella recente ordinanza n. 143 del
1990 - successivamente alla sentenza n. 220 del 1988 e con esplicito
riferimento ad essa è stata presentata alla Camera dei deputati una
proposta di legge in tal senso e, come risulta da dichiarazione
allegata all'accordo intercompartimentale ex art. 12 della legge
quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 per il triennio
1988-90, il Governo, in adesione alla richiesta delle Confederazioni
sindacali ha convenuto sull'esigenza di eliminare "le sperequazioni
esistenti nel pubblico impiego in materia di trattamento di fine
rapporto" e si è impegnato a presentare "un disegno di legge per
disciplinare la materia del trattamento di fine rapporto in modo
uniforme per tutti i pubblici dipendenti";
che in tale direzione il Governo si è mosso anche con il
recente decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (convertito nella
legge 28 febbraio 1990, n. 37), col quale, a decorrere dall'1 gennaio
1989, è stata estesa anche al personale della magistratura, ai
dirigenti civili dello Stato e agli altri dipendenti pubblici che
godono di trattamenti equiparati, la norma dell'art. 15 del d.P.R. 17
settembre 1987, n. 494, alla stregua della quale era già stato
disposto il conglobamento nello stipendio di una quota
dell'indennità integrativa speciale per il personale dei ministeri,
degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e
delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del
Servizio sanitario nazionale e della scuola;
che, pertanto, non sussistono ragioni per discostarsi da quanto
in precedenza già statuito, pur dovendosi rinnovare il pressante
invito al legislatore di procedere ad una sistemazione organica della
materia che realizzi l'omogeneità dei trattamenti;
Visti gli artt. 26, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,
lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici
al personale statale in attività ed in quiescenza); della legge 3
marzo 1960, n. 185 (Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324,
recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed
in quiescenza); degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);
dell'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177
(Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle
retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del
personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti
di previdenza); della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine
previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia
di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato
in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della
tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di
buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6
della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni
vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione)
sollevate in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per
l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte