Ordinanza n. 93/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/1993 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 7Codice penale
- art. 8legge 968/1977
- art. 1legge 157/1992
- art. 30legge 157/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1°,
5°, 6°, 8°, 9°; 21, commi 1° e 2°; 22, commi 2° e 3°, della legge 27
dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la
protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) e
degli artt. 1, commi 2°; 12, commi 1°, 6°, 8°, 11° e 12°; 14, commi
3°, 4°, 7° e 8°; 22, commi 1°, 2°, 7° e 9° della legge 11 febbraio
1992, n. 157, (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio), promosso con ordinanza emessa
il 10 aprile 1992 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento
penale a carico di Gabrieli Leopoldo, iscritta al n. 350 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 28 prima serie speciale dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione di Gabrieli Leopoldo nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di
Gabrieli Leopoldo il Pretore di Bassano del Grappa, con ordinanza del
10 aprile 1992 (r.o. n. 350 del 1992), ha sollevato le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1°, 5°, 6°, 8°, 9°;
21, commi 1° e 2°; 22, commi 2° e 3°, legge 27 dicembre 1977, n. 968
(Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della
fauna e la disciplina della caccia) e degli artt. 1, commi 2°; 12,
commi 1°, 6°, 8°, 11° e 12°; 14, commi 3°, 4°, 7° e 8°; 22, commi 1°,
2°, 7° e 9°, legge 11 febbraio 1992, n. 157, (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nella
parte in cui consentono l'esercizio della caccia da parte di soggetti
privati, previo rilascio di licenza di porto di fucile per uso di
caccia a seguito di abilitazione regionale, in assenza di alcun fine
di utilità sociale; ovvero, e comunque, nella parte in cui non
prevedono limitazioni al numero massimo dei soggetti così abilitati,
in ambito nazionale e locale in riferimento agli artt. 2; 3, commi 1°
e 2°; 9, commi 1° e 2°; 10, commi 1°; 11, secondo inciso; 32, commi
1°; 30, commi 1°; 33, commi 1°; 41, commi 2° e 3°; 42, commi 2°; 44,
commi 1°; 101, commi 2°, Costituzione;
che il giudice a quo ha premesso nell'ordinanza che l'imputato
era stato citato a giudizio per rispondere del reato di cui agli
artt. 624 e 625 n. 7 c.p. per avere abbattuto un esemplare di gallo
cedrone appartenente a specie protetta nei cui confronti la caccia
doveva considerarsi non consentita e che durante il dibattimento lo
stesso imputato ha proposto domanda di oblazione, essendo nel
frattempo intervenuta la legge 11 febbraio 1992 n. 157, che, all'art.
30, ha escluso l'applicabilità delle disposizioni relative al reato
di furto a fattispecie quali quelle oggetto del giudizio a quo, ed ha
previsto nuove sanzioni;
che le censure di costituzionalità sono rivolte nei confronti
del complesso delle disposizioni che disciplinano l'esercizio della
caccia concernenti:
a) i requisiti soggettivi necessari ad ottenere le prescritte
autorizzazioni e concessioni;
b) la previsione di un numero aperto di coloro che possono
conseguire la concessione per lo svolgimento dell'attività venatoria
in tutto il territorio nazionale;
c) l'attività di programmazione dell'esercizio venatorio
demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e alle
Regioni;
d) la tutela del patrimonio faunistico e delle specie
protette;
Considerato che le questioni sottoposte all'esame della Corte non
appaiono rilevanti, dal momento che il giudizio a quo verte
sull'applicazione all'imputato della normativa penale sopravvenuta, a
lui più favorevole, di cui all'art. 30 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157 - che ha previsto nuove sanzioni penali per l'ipotesi
criminosa di abbattimento di animale appartenente a specie protetta,
escludendo per questa fattispecie l'applicabilità delle sanzioni
previste per il furto - e che tale disposizione di favore non risulta
impugnata nel presente giudizio;
che l'invocata declaratoria di illegittimità costituzionale
della disciplina autorizzatoria dell'esercizio dell'attività
venatoria non potrebbe comunque, nella specie, influire sulla
legittimità di tale esercizio effettuato sulla base della licenza di
caccia di cui risultava in possesso l'imputato all'epoca del fatto
contestato;
che le questioni sollevate non risultano, pertanto,
pregiudiziali alla definizione del giudizio a quo e devono, di
conseguenza, essere dichiarate manifestamente inammissibili per
difetto di rilevanza;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 8, commi 1°, 5°, 6°, 8° e 9°; 21, commi 1°
e 2°; 22, commi 2° e 3° della legge 27 dicembre 1977, n. 968
(Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della
fauna e la disciplina della caccia) e degli artt. 1, commi 2°; 12,
commi 1°, 6°, 8°, 11° e 12°; 14, commi 3°, 4°, 7° e 8°; 22, commi 1°,
2°, 7° e 9° della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 30,
32, 33, 41, 42, 44 e 101 della Costituzione, dal Pretore di Bassano
del Grappa con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte