Corte costituzionale

Ordinanza n. 189/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1990 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,

lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici

al personale statale in attività ed in quiescenza); della legge 3

marzo 1960, n. 185 (Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324,

recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed

in quiescenza); degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni

previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);

dell'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177

(Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle

retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del

personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti

di previdenza) e della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del

termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in

materia di trattamento economico del personale civile e militare

dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo

della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di

buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6

della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni

vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione),

promossi con tre ordinanze emesse il 13 aprile 1989 dal Tribunale

amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sezione distaccata di

Pescara, iscritte ai nn. 400, 401 e 402 del registro ordinanze 1989 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo -

Sezione di Pescara, con tre ordinanze in data 13 aprile 1989 (R.O.

nn. 400, 401 e 402 del 1989), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 38, 97 e 98

della Costituzione, dell'art. 1, comma terzo, lett. b), della legge

27 maggio 1959, n. 344, della legge 3 marzo 1960, n. 185; degli artt.

3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032; dell'art. 7, comma

primo, della legge 29 aprile 1976, n. 177; della legge 20 marzo 1980,

n. 75; nella parte in cui escludono la indennità integrativa

speciale dal computo della base contributivo-retributiva da

considerarsi ai fini della liquidazione dell'indennità di

buonuscita;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato inammissibili (e

poi manifestamente inammissibili), censurandosi una scelta riservata

alla discrezionalità legislativa, analoghe questioni di legittimità

costituzionale (sentenza n. 220 del 1988; Ordinanze n. 419 del 1989;

nn. 641, 869, 1070, 1072 del 1988);

che il giudice a quo, sostanzialmente, si è limitato a chiedere

la declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme impugnate

per non avere il legislatore raccolto l'invito della Corte (sentenza

n. 220 del 1988) a procedere all'omogeneizzazione dei trattamenti di

quiescenza nell'ambito del pubblico impiego;

che - come è stato rilevato nella recente ordinanza n. 143 del

1990 - successivamente alla sentenza n. 220 del 1988 e con esplicito

riferimento ad essa è stata presentata alla Camera dei deputati una

proposta di legge in tal senso e, come risulta da dichiarazione

allegata all'accordo intercompartimentale ex art. 12 della legge

quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 per il triennio

1988-90, il Governo, in adesione alla richiesta delle Confederazioni

sindacali ha convenuto sull'esigenza di eliminare "le sperequazioni

esistenti nel pubblico impiego in materia di trattamento di fine

rapporto" e si è impegnato a presentare "un disegno di legge per

disciplinare la materia del trattamento di fine rapporto in modo

uniforme per tutti i pubblici dipendenti";

che in tale direzione il Governo si è mosso anche con il

recente decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (convertito nella

legge 28 febbraio 1990, n. 37), col quale, a decorrere dall'1 gennaio

1989, è stata estesa anche al personale della magistratura, ai

dirigenti civili dello Stato e agli altri dipendenti pubblici che

godono di trattamenti equiparati, la norma dell'art. 15 del d.P.R. 17

settembre 1987, n. 494, alla stregua della quale era già stato

disposto il conglobamento nello stipendio di una quota

dell'indennità integrativa speciale per il personale dei ministeri,

degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e

delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del

Servizio sanitario nazionale e della scuola;

che, pertanto, non sussistono ragioni per discostarsi da quanto

in precedenza già statuito, pur dovendosi rinnovare il pressante

invito al legislatore di procedere ad una sistemazione organica della

materia che realizzi l'omogeneità dei trattamenti;

Visti gli artt. 26, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,

lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici

al personale statale in attività ed in quiescenza); della legge 3

marzo 1960, n. 185 (Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324,

recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed

in quiescenza); degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni

previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);

dell'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177

(Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle

retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del

personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti

di previdenza); della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine

previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia

di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato

in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della

tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di

buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6

della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni

vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione)

sollevate in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98

della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per

l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara, con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte