Sentenza n. 220/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 38Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 7legge 177/1976
- art. 7Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 2legge 75/1980
- art. 3legge 75/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle
norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili
e militari dello Stato"), come integrati dagli artt. 2 e 3 della
legge 20 marzo 1980, n. 75, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 febbraio 1984 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da
Giurazza Vito contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 263 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 202 bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 3 aprile 1985 dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Hernandez
Leopoldo ed altri contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 56 del registro
ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25/1.a s.s. dell'anno 1986;
3) ordinanza emessa il 28 novembre 1984 dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Spirito
Aldo contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 57 del registro ordinanze
1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25/1.a
s.s. dell'anno 1986;
4) ordinanza emessa il 2 luglio 1985 dal Tribunale amministrativo
regionale per la Campania sul ricorso proposto da Amato Guglielmo
contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 674 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56/1.a s.s.
dell'anno 1986;
5) ordinanza emessa il 19 marzo 1986 dal Tribunale amministrativo
regionale della Toscana sul ricorso proposto da Agus Pietro ed altri
contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59/1.a s.s.
dell'anno 1986;
6) ordinanza emessa il 21 maggio 1986 dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio sul ricorso proposto da Di Lustro Diego Mario
contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28/1.a s.s.
dell'anno 1987.
Visti gli atti di costituzione dello SNALS-CONFSAL e di Di Lustro
Diego Mario nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
uditi gli avvocati Giovanni Di Gioia e Michelangelo Pascasio per Di
Lustro Diego Mario e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Dott. Giurazza Vito, Presidente di sezione della Corte di
Cassazione a riposo, con ricorso al Tribunale amministrativo
regionale per la Campania in data 13 maggio 1983, chiese il
riconoscimento del diritto alla corresponsione di un'indennità di
buonuscita pari al 100 per cento di un dodicesimo della retribuzione
complessiva annua, moltiplicata per il numero degli anni di servizio
computabili, con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale.
Espose che, a norma degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1032, gli era stata liquidata un'indennità di buonuscita
commisurata ad un dodicesimo dell'80% dello stipendio annuo e della
tredicesima mensilità per ogni anno di servizio computabile, senza
tener conto dell'indennità integrativa speciale. Dedusse
l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032
del 1973 in riferimento all'art. 3 Cost.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con
ordinanza 14 febbraio 1984 (n. 263 R.O. 1985) ha sollevato questione
di legittimità costituzionale di tali articoli, così come
modificati dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177
e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui limitano all'80%
dello stipendio annuo e della tredicesima mensilità la base di
calcolo della indennità di buonuscita ed escludono da tale base
l'indennità integrativa speciale.
Nell'ordinanza si osserva che le norme impugnate attribuiscono al
dipendente statale il diritto all'indennità di buonuscita dopo un
anno di iscrizione al Fondo di previdenza gestito dall'ENPAS e tale
indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva,
costituita dall'ottanta per cento dello stipendio annuo, della
tredicesima mensilità e degli altri assegni menzionati nell'art. 38
del d.P.R. n. 1032 del 1973, tra i quali non è inclusa l'indennità
integrativa speciale.
Il giudice a quo rileva che gli impiegati privati e i dipendenti di
Enti pubblici, pur non versando alcun contributo - a differenza degli
impiegati statali - hanno diritto ad un'indennità che si basa sul
100% dell'ultima retribuzione, computandosi in essa ogni compenso di
carattere continuativo con l'inclusione dell'indennità di
contingenza (artt. 2120 e 2121 cod. civ.; art. 1 l. 18 dicembre 1960,
n. 1561; art. 13 l. 20 marzo 1975, n. 70).
Le norme impugnate prevederebbero, pertanto, senza adeguata
giustificazione, un trattamento deteriore, in tema d'indennità di
buonuscita, per il dipendente statale, non soltanto nei confronti
degl'impiegati privati ma anche nei riguardi dei dipendenti da Enti
Pubblici.
Nell'ordinanza di rimessione si sottolinea che sulla non manifesta
infondatezza della questione non influirebbe il principio - più
volte affermato dalla Corte costituzionale - secondo il quale
l'indennità di buonuscita degli statali non è retribuzione in senso
stretto, assolvendo precipuamente una funzione previdenziale ed
assistenziale, mentre l'indennità di anzianità dei lavoratori
privati, così come l'indennità prevista dall'art. 13 della L. n. 70
del 1975 hanno natura di retribuzione differita.
In proposito andrebbe considerato che, in realtà, da un lato
l'indennità di anzianità dei lavoratori privati e quella prevista
dall'art. 13 della L. n. 70 del 1975, non hanno natura esclusivamente
retributiva ma anche previdenziale; dall'altro che la natura
previdenziale dell'indennità di buonuscita degli statali si sarebbe
attenuata sensibilmente nel tempo assumendo, attraverso le modifiche
legislative, carattere retributivo.
Nell'ordinanza si deduce, inoltre, che neppure renderebbe la
questione manifestamente infondata l'affermazione, contenuta nella
sentenza 10 marzo 1983, n. 46 di questa Corte - a proposito della
diversa regolamentazione dell'indennità di premio di fine servizio
per i dipendenti da Enti locali rispetto all'indennità di buonuscita
degli statali - secondo la quale anche quando due indennità siano
equivalenti per finalità e struttura, non è possibile istituirne il
raffronto, in dipendenza della diversità di regolamentazione dei
rapporti cui accedono. Infatti tale affermazione non sarebbe valida
in generale ma soltanto quando le disposizioni o il complesso di
disposizioni, di cui si chiede di verificare la legittimità
costituzionale, non abbiano sufficiente autonomia nell'ambito del
sistema normativo di cui fanno parte. Nella specie, invece,
l'indennità di buonuscita è istituto che ha una propria autonomia
nell'ambito del trattamento economico complessivo, per cui sarebbe
possibile confrontarla con analoghe indennità.
Davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata
sostenendo la non comparabilità - ai fini del giudizio di
legittimità costituzionale alla stregua del principio di uguaglianza
- delle posizioni dei dipendenti statali, dei dipendenti degli enti
pubblici ai quali si applica la l. n. 70 del 1975 e dei lavoratori
privati.
Nell'atto d'intervento si sottolinea che l'indennità di
buonuscita, riconosciuta ai dipendenti dello Stato con il R.D. 26
febbraio 1928, n. 619 e poi con la legge 25 novembre 1957, n. 1139
(ora nel T.U. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032), ha
regole del tutto diverse dal trattamento di fine rapporto
dell'impiego privato, nonché dagli altri trattamenti previsti per i
dipendenti dagli enti pubblici e che ciò giustifica le differenze di
trattamento lamentate nell'ordinanza di rimessione.
L'Avvocatura generale dello Stato sottolinea, infine, che
l'indennità integrativa speciale non è elencata tra le voci
imponibili dall'art. 38, che prevede la base contributiva per la
liquidazione dell'indennità di buonuscita e non è richiamata
dall'art. 2 della l. 20 marzo 1980, n. 75 il quale ha espressamente
incluso la tredicesima mensilità escludendo per implicito
l'indennità integrativa speciale.
2. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con
ordinanza emessa il 3 aprile 1985 (n. 56 R.O. 1986) - nel corso di
più giudizi riuniti, promossi da dipendenti statali che chiedevano
la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con il computo
dell'indennità integrativa speciale - ha sollevato questione di
legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 36 e 38
Cost., dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, in quanto
esclude l'indennità integrativa speciale della base retributiva
sulla quale va computata l'indennità di buonuscita.
Nell'ordinanza di rimessione si osserva che, a norma dell'art. 22
della l. 3 giugno 1975, n. 160, l'indennità integrativa speciale, a
far data dal 1 gennaio 1974 "è da considerare tra gli elementi
previsti dall'art. 12 della l. 30 aprile 1969, n. 153 per il calcolo
dei contributi di previdenza e assistenza" e che l'assoggettamento
dell'indennità a contribuzione deve ritenersi estesa a tutti i
trattamenti previdenziali (compresa l'indennità di buonuscita) e non
solo a quelli ai quali la legge n. 160 del 1975 si riferisce
espressamente. Ne deriverebbe la necessità di rispettare il
principio di correlazione tra la corresponsione dei contributi
previdenziali e il diritto a percepire i relativi trattamenti.
Si sottolinea che l'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 269
sottopone alla contribuzione previdenziale, a partire dal 1 gennaio
1974, l'indennità integrativa speciale corrisposta ai dipendenti
degli enti locali e, in forza di tale assoggettamento contributivo,
riconosce a questi dipendenti collocati a riposo dopo il 31 dicembre
1973, il diritto di percepire l'indennità premio di fine servizio
"ricomprendendo nel calcolo del beneficio l'indennità integrativa
speciale". Pertanto, sarebbe privo di ogni giustificazione il computo
di tale indennità a favore dei dipendenti degli enti locali, ai fini
dell'indennità premio di servizio e non anche in favore dei
dipendenti statali per quanto riguarda l'indennità di buonuscita.
Anche in tale giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio
dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata e
svolgendo argomentazioni analoghe a quelle prospettate nel giudizio
promosso con la sopra menzionata ordinanza del Tribunale
amministrativo regionale per la Campania.
In particolare si sostiene che l'indennità integrativa speciale
non è ricompresa tra gli emolumenti che costituiscono base
contributiva ai fini del trattamento di buonuscita, a norma dell'art.
38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, con disposizione che ha trovato
implicita conferma nella legge 20 marzo 1980, n. 75, la quale ha
incluso nella base contributiva e nella base di computo la
tredicesima mensilità, escludendone implicitamente l'indennità
integrativa speciale. Quanto all'art. 22 della l. 3 giugno 1975, n.
160 menzionato nell'ordinanza di rimessione per sostenere l'avvenuto
assoggettamento dell'indennità integrativa speciale alla
contribuzione ai fini della buonuscita dei dipendenti statali
l'Avvocatura generale dello Stato osserva che tale articolo
"assoggetta l'indennità integrativa speciale a contribuzione
soltanto ai fini di determinare la base imponibile per gli assegni
familiari e non per la buonuscita".
Ne deriverebbe l'esistenza di una esatta correlazione tra
contributi e prestazioni previdenziali, con la conseguente non
fondatezza della questione sollevata.
3. - Altro giudizio dinanzi a questa Corte è stato promosso dal
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza in data
28 novembre 1984 (n. 57 R.O. 1986) che ha sollevato questione in
tutto analoga a quella dianzi menzionata.
Anche in detto giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Si è costituito pure lo SNALS-CONFSAL, intervenuto nel giudizio a
quo dopo che esso era stato sospeso essendo stati rimessi gli atti
alla Corte costituzionale. L'atto di costituzione dinanzi a questa
Corte - con il quale si chiede la declaratoria d'illegittimità
costituzionale della normativa impugnata - è del 19 luglio 1986,
mentre l'ordinanza di rimessione era stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale il 4 giugno 1986.
4. - Questione analoga alle precedenti è stata sollevata anche con
ordinanza 2 luglio 1985 del Tribunale amministrativo regionale per la
Campania (R.O. n. 674 del 19863, che ha ritenuto non manifestamente
infondata in riferimento all'art. 3 Cost. la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1032 come mod. dagli artt. 2 e 3 della l. n. 75 del 1980
nella parte in cui limitano all'80% dello stipendio annuo e della
tredicesima mensilità la base di calcolo dell'indennità di
buonuscita ed escludono dalla stessa l'indennità integrativa
speciale.
Nell'ordinanza si deduce che l'esclusione del computo
dell'indennità integrativa, ai fini dell'indennità di buonuscita
(risultante dall'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, nonché
dall'art. 1, terzo comma, lett. b, della l. 27 maggio 1959, n. 324,
come mod. dalla l. 3 marzo 1960, n. 185), nonché la limitazione
della residua base retributiva computabile all'80% creerebbe, innanzi
tutto, un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai
lavoratori privati.
Si deduce, inoltre, la medesima ingiustificata disparità di
trattamento rispetto ai dipendenti degli enti pubblici ai quali si
applica la l. 20 marzo 1975, n. 70, che attribuisce loro
un'indennità di anzianità a totale carico di tali enti, commisurata
allo stipendio annuo, comprensivo dell'indennità di contingenza. Si
deduce, ancora, che ingiustificata sarebbe pure la differenza di
trattamento rispetto ai dipendenti degli enti locali, rispetto ai
quali l'art. 3 della l. 7 luglio 1980, n. 299 ha stabilito
l'assoggettamento alla contribuzione previdenziale dell'indennità
integrativa speciale ed il suo calcolo ai fini della liquidazione
dell'indennità premio di fine servizio. Secondo il giudice a quo -
tenuto conto che per effetto dell'art. 22 della l. n. 160 del 1975 e
dell'art. 3 della stessa l. n. 299 del 1980, anche l'indennità
integrativa speciale dei dipendenti statali, sarebbe stata
assoggettata alla contribuzione previdenziale - sarebbe evidente
l'irrazionalità del deteriore trattamento fatto ai dipendenti
statali rispetto ai dipendenti degli enti locali, essendo tutti
dipendenti pubblici.
Dinanzi a questa Corte, in tale giudizio, non vi è stato
intervento né costituzione di parti.
5. - Con ordinanza 19 marzo 1986 (n. 734 del 1986), anche il
Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato, in
relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 1973, n. 1032
"nella parte in cui non prevede, come elemento costitutivo della base
per il computo dell'indennità di buonuscita, l'indennità
integrativa speciale".
Nell'ordinanza si premette che l'indennità integrativa speciale fu
introdotta (legge 27 maggio 1959, n. 324) con lo scopo pratico di
venire incontro alle esigenze dei lavoratori del settore pubblico,
introducendo un elemento che operava all'esterno della retribuzione
in modo tale da dare alla stessa stabilità rispetto all'inflazione
all'epoca in atto. Peraltro, tale indennità in prosieguo di tempo,
ha cambiato funzione, cessando di essere un elemento contingente,
esterno alla retribuzione ed ha assunto la stessa funzione
remunerativa dello stipendio del quale, talvolta, è d'importo
superiore, rendendo evidente la sua natura retributiva. Secondo il
giudice a quo, lo stesso legislatore ha mostrato di ritenere
l'indennità integrativa speciale una voce retributiva a tutti gli
effetti, come emergerebbe dall'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n.
965, che ha ricompreso fra gli elementi costitutivi della
retribuzione dei dipendenti degli enti locali l'indennità
integrativa speciale; dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, che,
all'art. 12, ha assoggettato l'indennità integrativa speciale (non
inclusa nell'elenco tassativo delle voci escluse dalla retribuzione
imponibile) alle contribuzioni previdenziali per i dipendenti degli
enti locali; dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1053, che ha previsto,
all'art. 4, che le aliquote contributive per l'assistenza sanitaria
si applicano a tutte le competenze comunque erogate al personale
statale, ivi compresa l'indennità integrativa speciale; dall'art. 19
del D.L. 30 giugno 1972, n. 267 (convertito nella legge 21 agosto
1972, n. 485) a norma del quale, "a partire dal 1 gennaio 1972, per
l'iscritto alla Cassa per i dipendenti degli Enti locali tra gli
emolumenti costituenti la retribuzione annua contributiva è da
comprendere l'intero importo dell'indennità integrativa speciale
percepito in attività di servizio"; dall'art. 22 della legge 3
giugno 1975, n. 160, che avrebbe inserito l'indennità integrativa
speciale corrisposta al personale dello Stato, tra gli elementi della
retribuzione assoggettati a contribuzione ai fini dell'indennità di
buonuscita.
Poiché l'indennità integrativa speciale è attualmente
considerata dal legislatore una voce ordinaria della retribuzione del
dipendente pubblico e sarebbe assoggettata a tutti i prelievi
contributivi di tipo previdenziale previsti per lo stipendio, secondo
il giudice a quo l'art. 38 del T.U. n. 1032 del 1973, nella parte in
cui esclude per i dipendenti statali dalla base contributiva per la
liquidazione dell'indennità di buonuscita, l'indennità integrativa
speciale, contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, giacché
non esisterebbe alcuna ragionevole giustificazione al diverso
trattamento previsto, nell'ambito del pubblico impiego, tra i
dipendenti statali e i dipendenti degli enti locali, per i quali la
stessa indennità integrativa speciale viene computata ai fini della
liquidazione dell'indennità di fine lavoro.
Detto art. 38, inoltre, contrasterebbe anche con l'art. 36 Cost.
poiché, stante il carattere retributivo dell'indennità integrativa
speciale essa dovrebbe essere necessariamente computata ai fini del
calcolo dell'indennità di buonuscita, ancorché questa abbia
carattere previdenziale.
Contrasterebbe, infine, anche con l'art. 38 Cost., poiché essendo
l'indennità di buonuscita un emolumento previdenziale che serve ad
assicurare al lavoratore una base economica atta a meglio sostenere i
pesi di una esistenza da anziano o da non più occupato, essa,
decurtata del rateo di indennità integrativa speciale, non può
essere considerata adeguata alle esigenze di vita del lavoratore,
essendo calcolata sulla base di un emolumento che - per essere stato
decurtato - non potrebbe più dirsi adeguato.
Davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata,
sulla base delle stesse argomentazioni svolte nelle difese depositate
nei giudizi sopra menzionati.
6. - Con altra ordinanza, emessa il 21 maggio 1986 (n. 253 R.O.
1987) il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato
questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3, 36 e 38 Cost., dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032
"relativamente al mancato computo dell'indennità integrativa
speciale" - e degli artt. 3 e 38 dello stesso d.P.R., in riferimento
all'art. 3 Cost. per quanto attiene al ragguaglio dell'indennità di
buonuscita all'80% e non al 100% dell'ultima retribuzione ed agli
altri compensi a tal fine da considerare.
Quanto alla prima questione, anche in tale ordinanza si mette in
evidenza che l'indennità integrativa speciale avrebbe ormai
acquisito il carattere di stabile strumento di adeguamento dello
stipendio in relazione alla svalutazione monetaria.
Significative al riguardo sarebbero le disposizioni degli artt. 46
e 48 del d.P.R. n. 597 del 1973 e dell'art. 42 del d.P.R. n. 601 del
1973, in base alle quali l'indennità integrativa speciale concorre a
formare il reddito complessivo netto ai fini dell'applicazione delle
aliquote e quindi, è assoggettata ad imposta così come tutti gli
altri redditi di lavoro. Parimenti rilevante sarebbe l'art. 22 della
L. 3 giugno 1975 n. 160, che avrebbe assoggettato l'indennità stessa
ai contributi assistenziali e previdenziali.
In conseguenza del carattere assunto dall'indennità integrativa
speciale, il giudice a quo deduce - come è già stato fatto nelle
ordinanze di rimessione sopra riportate - la violazione dell'art. 3
della Costituzione per il deteriore trattamento fatto agl'impiegati
statali rispetto ai dipendenti degli enti locali in conseguenza
dell'entrata in vigore della l. n. 269 del 1980 che ricomprende
l'indennità integrativa ai fini del computo dell'indennità premio
di fine servizio. Deduce altresì la violazione degli artt. 36 e 38
Cost.
Quanto alla seconda questione, relativa alla mancata commisurazione
della indennità di buonuscita al 100% della retribuzione
complessiva, nell'ordinanza di rimessione si deduce la violazione
dell'art. 3 Cost. sotto il profilo del deteriore trattamento
ingiustificatamente previsto dagli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1032 (come mod. dall'art. 7, primo comma, della l.
29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980 n. 75) rispetto a
quello stabilito per gl'impiegati privati dagli artt. 2020 e 2021
cod. civ. e per i dipendenti di enti pubblici dall'art. 13 della l.
n. 70 del 1975.
Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata
in base alle stesse argomentazioni svolte nelle difese depositate
negli altri giudizi dianzi menzionati.
Si è costituita pure la parte privata associandosi alle
argomentazioni contenute nella ordinanza di rimessione e chiedendo la
declaratoria d'illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del
d.P.R. n. 1032 del 1973. Considerato in diritto
7. - Le ordinanze di rimessione sollevano questioni in parti
identiche e in parte analoghe, per cui i giudizi vanno riuniti per
essere decisi con un'unica sentenza.
8. - In via pregiudiziale va dichiarata l'inammissibilità della
costituzione dello SNALS-CONFSAL, intervenuto davanti al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio dopo che era stata depositata
l'ordinanza 3 aprile 1985 (n. 56 R.O. 1986) ed il relativo giudizio
era stato sospeso, essendo stati rimessi gli atti alla Corte
costituzionale.
Deve ritenersi, infatti, che nei giudizi di legittimità
costituzionale in via incidentale sono legittimate a costituirsi
dinanzi alla Corte costituzionale soltanto le parti del giudizio a
quo che, al momento del deposito o della lettura in dibattimento
dell'ordinanza di rimessione, avevano tale qualifica.
Ciò si evince innanzi tutto dalla lettera dell'art. 25, secondo
comma, della l. n. 87 del 1953, il quale attribuisce la facoltà di
costituirsi dinanzi a questa Corte alle parti destinatarie della
notificazione dell'ordinanza di rimessione ai sensi dell'art. 23:
parti che sono, appunto, soltanto quelle già costitutite nel
giudizio a quo. Inoltre, gli artt. 23 e 25 della l. 11 marzo 1953, n.
87, nonché gli artt. 2 e 3 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale - disponendo che l'ordinanza di
rimessione deve essere notificata alle parti del giudizio a quo, ove
non sia stata letta in dibattimento, che la regolarità della
notificazione deve essere controllata dal Presidente della Corte
prima di disporre la pubblicazione dell'ordinanza sulla Gazzetta
Ufficiale e che dall'ultima notificazione decorre il termine
(perentorio) di venti giorni per la costituzione - regolano la
costituzione delle parti davanti alla Corte, e gli adempimenti
connessi, in modo tale da essere applicabili alle sole parti
costituite nel giudizio a quo al momento del deposito dell'ordinanza
di rimessione. Il che rende manifesta la voluntas legis di attribuire
soltanto alle parti già costituite nel giudizio a quo, al momento
del deposito (o della lettura in dibattimento dell'ordinanza), la
legittimazione a costituirsi dinanzi alla Corte costituzionale.
9. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania
(ordinanze 14 febbraio 1984 e 2 luglio 1985) e quello per il Lazio
(ordinanza 21 maggio 1986) hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1032 - così come modificati dall'art. 7, primo comma, della l. 29
aprile 1976, n. 177 e dagli artt. 2 e 3 della l. 20 marzo 1980, n. 75
- nella parte in cui limitano all'80 per cento dello stipendio annuo,
la base di calcolo dell'indennità di buonuscita erogata
dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali. Tale limitazione, secondo i
giudici a quibus, pone in contrasto dette norme con l'art. 3 Cost.,
stabilendo, in materia di indennità di fine rapporto dei dipendenti
statali, un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a
quello vigente per gl'impiegati privati e per i dipendenti degli enti
pubblici c.d. substatali, di cui alla l. 20 marzo 1975, n. 70.
Invero, l'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1032 prevede che l'indennità di buonuscita spettante, ai sensi del
primo comma, al dipendente statale cessato dal servizio è "pari a
tanti dodicesimi della base contributiva, di cui all'art. 38, quanti
sono gli anni di servizio computabili". L'art. 38 stabilisce che la
base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio,
paga o retribuzione annua, nonché di una serie di indennità e di
assegni in esso indicati. La legge 20 marzo 1980, n. 75 vi ha
aggiunto la tredicesima mensilità, ugualmente computata all'80 per
cento.
Come è stato dedotto nelle ordinanze di rimessione, tale sistema
di calcolo dell'indennità di buonuscita è diverso da quello
previsto per il prestatore di lavoro privato dall'art. 2120 cod.
civ., il quale, nel testo modificato dalla l. 29 maggio 1982, n. 297,
stabilisce che il trattamento di fine rapporto si calcola sommando
per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore
all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per
13,5 e, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la
retribuzione annua "è riferita a tutte le somme, compreso
l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza
del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale". La determinazione
della base contributiva per gli impiegati statali è pure diversa da
quella stabilita dalla l. 20 marzo 1975, n. 70 per il personale degli
enti substatali in essa indicati; a questo personale l'art. 13
attribuisce il diritto, all'atto della cessazione dal servizio, ad
un'indennità di anzianità pari "a tanti dodicesimi dello stipendio
annuo complessivo in godimento" quanti sono gli anni di servizio
prestato.
Questa Corte, con sentenza 10 dicembre 1981, n. 185, ha dichiarato
non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'analoga norma in
precedenza dettata dall'art. 1, comma primo, del d.P.R. 5 giugno
1965, n. 759 - in seguito sostituito dal d.P.R. n. 1032 del 1973 ora
impugnato - ai sensi del quale l'aliquota da prendersi a base per la
determinazione della misura dell'indennità di buonuscita a carico
del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello
Stato, gestito dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
dipendenti statali, era parimenti stabilita in un dodicesimo dell'80
per cento dell'ultimo stipendio annuo, paga o retribuzione per ogni
anno di servizio computabile.
In tale occasione la Corte riaffermò il proprio consolidato
indirizzo della non comparabilità, ai fini della rispondenza di
singole norme al principio di uguaglianza, dei sistemi riguardanti,
nel loro complesso, il rapporto di lavoro pubblico e quello privato
(Corte cost. 5 maggio 1980, n. 68) e, in particolare, delle norme
attinenti ai trattamenti pensionistici e di fine rapporto dei
dipendenti pubblici e dei lavoratori privati, nonché dei regimi
riguardanti le varie categorie di dipendenti pubblici (Sent. 19
giugno 1973, n. 82; 13 marzo 1980, n. 26). Tale orientamento è stato
recentemente confermato (cfr. sentt. 8 luglio 1982, n. 125; 11 marzo
1983, n. 46; 3 marzo 1986, n. 40); né si rinvengono nelle ordinanze
di rimessione nuovi argomenti che possano indurre la Corte a
discostarsi da tale indirizzo. Si tratta infatti di doglianze di
disparità, limitate alla constatazione delle differenze,
trascurandosi la valutazione globale dei sistemi normativi, ai quali
i diversi trattamenti ineriscono. Come si è visto, su tale
comparazione si fonda, invece, la giustificazione delle diversità
affermate da questa Corte.
Pertanto, la questione di legittimità costituzionale degli artt.
3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui essi
limitano all'80 per cento dello stipendio annuo la base di calcolo
delle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti
statali, è infondata.
10. - Con ordinanze 14 febbraio 1984 e 2 luglio 1985 del Tribunale
amministrativo regionale per la Campania, con ordinanze 28 novembre
1984, 3 aprile 1985 e 21 maggio 1986 del Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio nonché con ordinanza 19 marzo 1986 del
Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 103 (e successive modificazioni), nella
parte in cui escludono dalla base di calcolo, ai fini della
liquidazione dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. ai
dipendenti statali, l'indennità integrativa speciale. I giudici a
quibus hanno dedotto, innanzitutto, il contrasto di detta esclusione
con l'art. 3 Cost., in quanto da essa deriverebbe un trattamento
ingiustificatamente deteriore rispetto a quello previsto per
gl'impiegati privati dall'art. 2120 cod. civ.; per i dipendenti degli
enti pubblici substatali, di cui alla l. 20 marzo 1975, n. 70,
dall'art. 13 di tale legge; per i dipendenti degli enti locali,
dall'art. 3 della l. 7 luglio 1980, n. 299: norme queste che
prevedono tutte la computabilità, nella base di calcolo delle
indennità di fine rapporto da esse regolate, rispettivamente
dell'indennità di contingenza e dell'indennità integrativa
speciale.
In effetti, a norma dell'art. 3 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
103, l'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. va calcolata
in una percentuale, moltiplicata per il numero degli anni di
servizio, "della base contributiva di cui all'art. 38"; quest'ultimo
articolo, integrato dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, ricomprende nella
base contributiva lo stipendio, la tredicesima mensilità ed una
serie di indennità e assegni specificamente determinati, tra i quali
non è prevista l'indennità integrativa speciale.
Osservano i giudici a quibus che in tal modo viene dettata per
l'indennità di buonuscita dei dipendenti statali un trattamento
diverso e meno favorevole rispetto a quello previsto per altre
categorie di dipendenti pubblici e per i lavoratori privati.
In proposito va preliminarmente richiamata l'affermazione di
questa Corte, secondo la quale le differenze tra i rapporti di lavoro
pubblico e privato si vanno attenuando per la trasfusione reciproca
di princìpi e di istituti garantistici, che investe soprattutto
situazioni soggettive del rapporto, quali, ad esempio, la garanzia
della stabilità e gli aspetti sostanziali e formali in materia
disciplinare. Ciò peraltro non vale a negare la differenziazione
strutturale e funzionale per rapporti stessi, specialmente quando
quello di lavoro pubblico comporti l'esercizio di pubblici poteri
(cfr. sent. 5 maggio 1980, n. 68).
Tali persistenti caratteristiche rendono non comparabili i
rapporti stessi ai fini del giudizio di costituzionalità alla
stregua del principio di uguaglianza (cfr. sent. 3 marzo 1986, n. 40
cit. e, inoltre, 5 aprile 1984, n. 90 e 17 dicembre 1981, n. 193).
Questa Corte ha affermato, poi, in particolare, la non
comparabilità dei trattamenti di quiescenza, anche con specifico
riferimento alle indennità di fine rapporto. Con riguardo
all'indennità erogata dall'E.N.P.A.S. (sent. 19 giugno 1973 n. 82
cit.), è stato chiarito che essa "differisce da ogni altra
indennità" ed in specie da quella di anzianità e che, comunque,
rientra nella discrezionalità del legislatore dettare al riguardo,
per rapporti di lavoro non identici, discipline complessivamente
diverse. Dell'indennità premio di fine servizio, spettante ai
dipendenti degli enti locali, è stata affermata la non
comparabilità con l'indennità di fine rapporto, prevista per i
lavoratori privati, e con le indennità previste dall'art. 13 della
l. n. 70 del 1975, per i lavoratori degli enti substatali, nonché,
infine, con le indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S.
(sent. 8 luglio 1982, n. 125 cit.). Inoltre, specificamente a
proposito della asserita disparità di trattamento esistente nella
disciplina dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S.
rispetto all'indennità premio di fine servizio, erogata
dall'I.N.A.D.E.L., questa Corte ha ripetutamente affermato (sentenze
8 luglio 1982, n. 125 e 11 marzo 1983, n. 46) che "pur apparendo le
due indennità equivalenti, sia per finalità che per struttura, non
è tuttavia possibile istituire un raffronto tra esse per la
diversità di regolamentazione dei rapporti cui accedono": non esiste
circa il trattamento economico in attività di servizio e la relativa
contribuzione quella parità di situazioni che è il presupposto per
la valutazione, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità
costituzionale di una diversità di disciplina.
11. - Nelle ordinanze di rimessione si sostiene che gli indirizzi
giurisprudenziali, ai quali si è fatto riferimento, andrebbero
rimeditati, considerando che la funzione dell'indennità erogate
dall'E.N.P.A.S., a seguito dell'evoluzione legislativa intervenuta,
sarebbe ormai analoga a quella delle indennità di fine rapporto dei
dipendenti substatali e dei lavoratori privati. Queste due specie di
indennità, in effetti, non avrebbero natura esclusivamente
retributiva, ma anche previdenziale; mentre l'originale natura
previdenziale dell'indennità di buonuscita degli statali, più volte
affermata dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, si
sarebbe attenuata, avendo assunto l'indennità di buonuscita,
attraverso le modifiche legislative, carattere retributivo.
Originariamente infatti, questa indennità era subordinata al
conseguimento del diritto a pensione ed alla iscrizione per sei anni
all'Opera di previdenza (art. 48 R.D. 26 febbraio 1928 n. 619),
periodo successivamente ridotto a due anni (art. 12 della legge 25
novembre 1957 n. 1139). Di poi l'art. 7, primo comma, l. 29 aprile
1976, n. 177, ha omesso di subordinare la spettanza dell'indennità
di buonuscita al conseguimento del diritto a pensione e ha richiesto
soltanto un anno di iscrizione al Fondo. Pertanto sarebbe venuto meno
il collegamento, prima esistente, tra pensione e indennità di
buonuscita, dal quale si deduceva la natura previdenziale di
quest'ultima.
Osserva la Corte che l'attenuarsi di tali requisiti, più
propriamente a vocazione previdenziale, non fa venir meno talune
caratteristiche distintive dell'indennità di buonuscita erogata
dall'E.N.P.A.S. rispetto alle indennità di fine rapporto, ai sensi,
rispettivamente, degli artt. 2120 cod. civ. e 13 l. n. 70 del 1975.
Sussistono tra esse differenze sostanziali: l'autonomia
dell'indennità di buonuscita delle strutture gestionali ed erogative
dirette dello Stato e la inserzione nella sfera di un ente diverso
dal datore di lavoro; il concorso all'ammontare dell'indennità dei
contributi del pubblico dipendente, contributi ai quali essa è
proporzionata.
Da tali differenze discende che la composizione delle indennità
di buonuscita è connessa all'ampiezza della base contributiva ed
alla misura dei contributi versati dal datore di lavoro e dal
lavoratore. La configurazione di siffatta struttura e la entità
delle diverse partecipazioni sono riservate a valutazioni
discrezionali del legislatore, nell'ambito di scelte non censurabili
in sede di giudizio di legittimità costituzionale. Viceversa, le
indennità ex artt. 2120 cod.civ. e 13 della l. n. 70 del 1975, sono
collegate ad accantonamenti da effettuarsi in relazione alla misura
della retribuzione ed a coefficienti di rivalutazione prefissati
dalla legge (cfr. art. 1 l. 29 maggio 1982, n. 297) e sono versate
direttamente dal datore di lavoro. Esse recano in sé l'impronta
della prestazione attiva di lavoro, dalla quale derivano e non
perdono il collegamento con tale rapporto, fino all'estinzione di
esso.
Alle anzi dette differenze, che già di per sé confermano la non
comparabilità delle indennità in discorso, è da aggiungere che
esse sono inserite in complessivi trattamenti di quiescenza,
differenziati per la loro specifica connessione con particolari
sistemi pensionistici. Si può peraltro rilevare che sussiste pur
sempre un elemento unificatore in entrambi i casi, costituito dal
comune carattere di diritti nuovi che sorgono nella generalità delle
ipotesi di estinzione del rapporto di lavoro e che danno luogo,
globalmente, al trattamento di quiescenza.
Anche in base a queste considerazioni, alla stregua della sentenza
10 marzo 1983, n. 46, più volte citata, va confermata la non
comparabilità, tra indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S.
e indennità premio di fine servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L..
Contrariamente a quanto si è rilevato nelle ordinanze di
rimessione, la valutazione comparativa non può essere limitata a
singole disposizioni delle rispettive normative, in quanto queste non
possono essere avulse dalla disciplina complessiva nella quale si
collocano.
La situazione normativa attuale appare, dunque, tale da dar
ragione delle disparità di trattamento poste in luce dalle ordinanze
di rimessione. Spetta soltanto al legislatore di valutare
l'opportunità del mantenimento di siffatti sistemi ovvero avvisare
le misure occorrenti per convogliarli verso prospettive unitarie.
12. - I giudici a quibus hanno dedotto altresì sotto altro
aspetto l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 103 e successive
modificazioni - dal quale deriva l'esclusione dell'indennità
integrativa speciale dalla base di calcolo delle indennità di
buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. - sotto il profilo del contrasto
con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. In proposito si censura che la
progressiva inclusione dell'indennità integrativa speciale nello
stipendio, come sua componente (soprattutto dopo che l'art. 22 della
l. 3 giugno 1975, n. 160 avrebbe assoggettato a contribuzione, ai
fini dell'erogazione della buonuscita E.N.P.A.S., l'indennità
integrativa speciale), avrebbe fatto venir meno la necessaria
correlazione tra la retribuzione ed il complesso degli emolumenti
assunto a base di calcolo di tale indennità.
In particolare, il Tribunale amministrativo regionale della
Toscana (ord. 19 marzo 1986), e quello del Lazio (ord. 21 maggio
1986) affermano che l'indennità integrativa speciale fu introdotta
(l. 27 maggio 1959, n. 324) con lo scopo di far fronte alle esigenze
dei lavoratori del settore pubblico, impiegando uno strumento che,
operando all'esterno della retribuzione, le desse stabilità adeguata
rispetto all'inflazione in atto. A tale scopo, perdurando la
congiuntura economica si incrementava la retribuzione in
corrispondenza dell'aumento del costo della vita.
Peraltro, tale indennità in prosieguo di tempo, per l'accentuarsi
dei fenomeni inflattivi e per la conseguente disciplina legislativa,
avrebbe cambiato funzione, cessando di essere un elemento
contingente, estraneo alla struttura della retribuzione, assumendo,
invece, la stessa funzione remunerativa dello stipendio. Il suo
ammontare, talvolta, finisce così per essere superiore a quello
dello stipendio, rendendo evidente la sua natura retributiva. Lo
stesso legislatore avrebbe mostrato di configurare l'indennità
integrativa speciale come voce retributiva a tutti gli effetti. Lo si
desumerebbe da una serie di disposizioni legislative: tra esse, la l.
6 dicembre 1971, n. 1053 secondo cui (art. 4) le aliquote
contributive per l'assistenza sanitaria si applicano a tutte le
competenze, comunque erogate al personale statale, ivi compresa
l'indennità integrativa speciale; l'art. 19 del d.l. 30 giugno 1972,
n. 267 (conv. nella l. 21 agosto 1972, n. 485), che ha assoggettato a
contribuzione, ai fini dell'indennità premio di fine servizio
erogata dall'I.N.A.D.E.L., l'indennità integrativa corrisposta ai
dipendenti degli enti locali; gli artt. 46 e 48 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, in base ai quali l'indennità integrativa
speciale è stata assoggettata all'IRPEF, come tutti gli altri
redditi di lavoro; l'art. 22 della l. 3 giugno 1975, n. 160, secondo
cui "a partire dal 1° gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale
corrisposta al personale dello Stato, anche con ordinamento autonomo
è da considerare tra gli elementi della retribuzione previsti
dall'art. 12 della l. 30 aprile 1969, n. 153 per il calcolo dei
contributi di previdenza e assistenza sociale".
13. - A proposito di tali censure, va innanzitutto rilevato -
contrariamente a quanto si è sostenuto da alcune ordinanze di
rimessione - che l'art. 22 della l. 3 giugno 1975, n. 160 non ha
modificato la normativa dettata dall'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1032, integrata dall'art. 2 della l. 20 marzo 1980, n. 75,
secondo la quale la base per il calcolo dei contributi da versare
all'E.N.P.A.S., ai fini dell'indennità di buonuscita, è costituita
dall'80 per cento dello stipendio annuo, della tredicesima mensilità
e di varie indennità e assegni, ivi tassativamente indicati, fra i
quali non è compresa l'indennità integrativa speciale.
Alcuni dei giudici a quibus sostengono che l'art. 22 della citata
l. 3 giugno 1975, n. 160 avrebbe assoggettato a contribuzione, ai
fini dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S.,
l'indennità integrativa speciale dei dipendenti statali, così
facendo venir meno la necessaria correlazione tra retribuzione
contributiva e retribuzione utile ai fini del calcolo dell'indennità
di buonuscita.
Tale affermazione non è fondata. Invero detto articolo è
inserito in un testo legislativo che non riguarda l'indennità di
buonuscita: esso contiene norme per il miglioramento dei trattamenti
pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale e
limitandosi a stabilire che l'indennità integrativa speciale "è da
considerare tra gli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12
della l. 30 aprile 1969, n. 153 per il calcolo dei contributi di
previdenza e assistenza sociale", attiene unicamente alla materia
degli assegni familiari. Infatti l'art. 12 della l. n. 153 del 1969
ha sostituito gli artt. 1 e 2 del D.L. 1° agosto 1945, n. 692 (che
determinava gli elementi della retribuzione da considerare nel
calcolo dei contributi per gli assegni familiari) e va correlato agli
artt. 26 e segg. del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (T.U. delle norme
sugli assegni familiari) che prevede - in via del tutto marginale ed
in deroga alla norma generale di esclusione degli impiegati statali,
di ruolo e non di ruolo, dall'ambito dell'applicazione della
legislazione sugli assegni familiari (art. 79) - la corresponsione di
detti assegni al personale delle amministrazioni dello Stato non
escluso dalle disposizioni sugli assegni familiari. L'art. 22 della
l. n. 160 del 1975, pertanto, dispone unicamente l'inclusione
dell'indennità integrativa speciale nella base di computo della
retribuzione sulla quale vanno calcolati i contributi per gli assegni
familiari dovuti da quelle fasce - del tutto marginali - degli
impiegati dello Stato non esclusi da detta contribuzione.
Interpretazione questa che trova conferma nella l. 20 marzo 1980, n.
75 la quale, nell'includere la tredicesima mensilità nella base
contributiva ed in quella utile ai fini del calcolo dell'indennità
di buonuscita dei dipendenti statali, ha applicato la tecnica
legislativa secondo la quale, a partire alla norma-base costituita
dall'art. 38 d.P.R. n. 1032 del 1973, gli elementi da computare, per
tale calcolo, sono specificatamente e direttamente indicati dalla
legge.
14. - Le ordinanze di rimessione hanno richiamato la normativa
sopra menzionata anche per dimostrare l'esistenza di una linea di
tendenza diretta ad assorbire l'indennità integrativa speciale nello
stipendio. Tale linea di tendenza è incontestabile ed ha trovato
recente conferma nel d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, emanato ai
sensi delle leggi 11 luglio 1980, n. 312 e 29 marzo 1983, n. 93, a
norma del quale è previsto il conglobamento nello stipendio del
personale dei ministeri, degli enti pubblici non economici, degli
enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della
scuola, di una quota dell'indennità integrativa speciale, pari a
lire 1.081.000 annue lorde.
È auspicabile che questa linea di tendenza si consolidi, con la
progressiva inclusione nello stipendio dell'intera indennità
integrativa maturatasi, così da evitare la discrasia ora esistente
tra retribuzione complessiva dei dipendenti statali e retribuzione
utile ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita.
Peraltro, la determinazione della base retributiva utile ai fini dei
trattamenti di quiescenza, rientra nella discrezionalità del
legislatore (sent. 13 marzo 1980, n. 26) e la valutazione della
legittimità costituzionale di una condotta normativa al riguardo è
inammissibile non solo con riferimento all'art. 3, ma anche in
relazione agli artt. 36 e 38 Cost. Vero è, infatti, che l'art. 36
Cost. estende l'ambito della sua tutela tanto alla retribuzione
corrisposta nel corso del rapporto di lavoro quanto a quella
differita ed erogata dopo la cessazione di tale rapporto sotto forma
di trattamento di liquidazione e pensionistico (sentt. 26 luglio
1979, n. 83; 10 ottobre 1983, n. 302), ma rientra nella
discrezionalità legislativa disporre in merito ai modi e alla misura
di tale trattamento (sentt. 7 luglio 1976, n. 151; 23 luglio 1974, n.
251). Parimenti, in riferimento all'art. 38 Cost., questa Corte ha
costantemente affermato che rientra nella discrezionalità del
legislatore ordinario la determinazione dell'ammontare delle
prestazioni previdenziali e le loro variazioni, sulla base di un
razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che
ne sono beneficiari e delle disponibilità finanziarie (sentt. 7
luglio 1986, n. 173; 22 novembre 1985, n. 300; 10 novembre 1982, n.
180; 6 giugno 1974, n. 160).
Le proposte questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3
e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 103 (e successive modificazioni)
- nella parte in cui escludono il calcolo dell'indennità integrativa
speciale nella base retributiva sulla quale va calcolata l'indennità
di buonuscita - vanno pertanto dichiarate inammissibili.
Ma, anche sotto questo aspetto, appare ormai indilazionabile un
intervento legislativo volto a ricondurre verso una disciplina
omogenea i trattamenti di quiescenza nell'ambito dell'impiego
pubblico. Anche se giustificabili alla stregua delle singole
disposizioni, dalle quali risulta, il sistema già soffre di
sperequazioni sostanziali, che toccano le diverse categorie.
L'accentuazione frazionistica attraverso la prosecuzione dello
spezzettamento normativo, conseguente ad interventi parziali,
limitati e particolari, potrebbe condurre a valutazioni globali della
normativa, che, sulla base dell'accentuazione del carattere
irrazionale delle singole componenti, imporrebbero una valutazione di
illegittimità della normazione complessiva.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032
("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello
Stato"), così come modificati dall'art. 7, primo comma, della l. 29
aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in
cui limitano all'80 per cento dello stipendio annuo la base di
calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali,
sollevata con ordinanze 14 febbraio 1984 (n. 263 R.O. 1985) e 2
luglio 1985 (n. 674 R.O. 1986) del Tribunale amministrativo regionale
per la Campania, in riferimento all'art. 3 Cost.;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, così come
mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e
dalla l. 20 marzo 1980, n. 75 nella parte in cui escludono
l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo
dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, sollevata con
ordinanze 14 febbraio 1984 (n. 263 R.O. 1985), 3 aprile 1985 (n. 56
R.O. 1986), 28 novembre 1984 (n. 57 R.O. 1986) e 21 maggio 1986 (n.
253 R.O. 1987) del T.A.R. per il Lazio e 19 marzo 1986 (n. 734 R.O.
1986) del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, in
riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte