Sentenza n. 381/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1990 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18legge 415/1989
- art. 19legge 415/1989
- art. 20legge 415/1989
usata come parametro
- art. 119Costituzione
- art. 81Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 32Costituzione
- art. 116Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 40Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 4Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 5Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 27legge 468/1978
- art. 5legge 386/1989
citata
- art. 52Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 44Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
- art. 47Statuto speciale per la Sardegna.
- art. 44Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- art. 18Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- art. 19Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- art. 20Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- art. 18legge 386/1989
- art. 20legge 386/1989
- art. 18d.P.R. 182/1982
- art. 19d.P.R. 182/1982
- art. 20d.P.R. 182/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 18, 19 e 20
del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, intitolato ("Norme
urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo
Stato e le Regioni, nonché disposizioni varie"), convertito, senza
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, promossi con
ricorsi delle Regioni Sardegna, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta,
Friuli-Venezia Giulia e Sicilia e delle Province autonome di Bolzano
e di Trento, notificati il 29 gennaio, il 21, il 29 e il 30 marzo
1990, depositati in cancelleria il 6 e il 7 febbraio, il 27 marzo, il
4, il 5 e il 9 aprile 1990 ed iscritti ai nn. 8, 9, 10, 11, 13, 14,
21, 25, 27, 28, 29, 30 e 32 del registro ricorsi 1990;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi gli Avvocati Sergio Panunzio per le Regioni Sardegna,
Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per la
Provincia autonoma di Trento, Roland Riz e Sergio Panunzio per la
Provincia autonoma di Bolzano, Silvio De Fina per la Regione Sicilia
e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Regione
Sardegna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 18, 19 e 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 (Norme
urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo
Stato e le regioni, nonché disposizioni varie), per contrasto con
gli artt. 3, 4, 5 e 6 e con il titolo III (artt. 7-14) dello Statuto
speciale della Regione Sardegna e relative norme di attuazione; con
gli artt. 3, 32, 81, 97, 116 e 119 della Costituzione; con l'art. 47
dello Statuto sardo e relative norme di attuazione.
Secondo la ricorrente, l'art. 19 del decreto-legge impugnato,
riducendo del 5 per cento le assegnazioni alla Regione della parte
corrente del Fondo sanitario nazionale di cui all'art. 51 della legge
n. 833 del 1978, imporrebbe alla Regione una spesa sanitaria senza
che essa abbia gli strumenti per controllarla o ridurla, come sarebbe
attestato dal fatto che tanto le spese ospedaliere (livelli
retributivi del personale e spese per acquisti di beni e servizi),
quanto quelle per l'assistenza farmaceutica, l'assistenza
specialistica e la medicina di base sfuggono alla determinazione
regionale (come questa Corte avrebbe riconosciuto con le sentenze nn.
245 del 1984 e 452 del 1989). La disciplina impugnata, da un lato,
lascerebbe immutata la regolamentazione del servizio sanitario e
l'entità degli oneri e, dall'altro, scaricherebbe il costo della
manovra finanziaria sulle sole regioni a statuto speciale e province
autonome, con violazione dei principi costituzionali di
ragionevolezza, di autonomia finanziaria regionale e di copertura
delle spese (v. artt. 81, quarto comma, della Costituzione e 27 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, che impone l'obbligo di indicare detta
copertura in capo alle "leggi che comportano oneri, anche sotto forma
di minori entrate", a carico degli enti del settore pubblico
allargato).
La stessa disciplina violerebbe, altresì, gli artt. 3, 32 e 116
della Costituzione, discriminando in peius una Regione a statuto
speciale rispetto a quelle ad autonomia ordinaria, nonché i
cittadini italiani che in tale regione risiedono rispetto agli altri,
a causa dei riflessi negativi della contrazione di spesa sulla
funzionalità e sulla qualità dei servizi. Sulla base di
quest'ultimo rilievo, anzi, la ricorrente prospetta una ulteriore
violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
La Regione Sardegna impugna anche l'art. 18, che, al primo comma,
esclude la stessa Regione dai fondi concernenti la spesa sanitaria
(Fondo per il servizio dei consultori familiari), adducendo argomenti
analoghi a quelli sopra enunciati, considerato che anche qui si
tratterebbe di oneri per i quali la regione non avrebbe rilevanti
poteri di scelta o di controllo.
La stessa disposizione viene, altresì, censurata dalla Regione
Sardegna nella parte in cui esclude la Regione medesima dal riparto
del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle
aziende di trasporto di cui all'art. 9 della legge n. 151 del 1981,
imponendole il rispetto dei principi stabiliti da quella legge, fra
cui quello che pone a carico delle regioni parte del ripiano dei
disavanzi delle aziende (artt. 6 e 9). Questa disciplina, che
inciderebbe su materie di competenza esclusiva (trasporti di
interesse regionale: art. 3, lett. g, dello Statuto) e concorrente
(servizi pubblici di interesse regionale: art. 4 lett. g, dello
Statuto), addosserebbe alla Regione un nuovo onere senza fornirle le
risorse per fronteggiarlo e senza che essa abbia poteri di controllo
sulla spesa, specie se si considera la potestà statale in ordine
alla determinazione delle tariffe (v. decreto-legge n. 77 del 1989,
convertito nella legge n. 160 del 1989 e, per un caso analogo, la
sent. n. 307 del 1983 di questa Corte).
Con argomentazioni analoghe la ricorrente censura anche gli artt.
18, primo comma, e 20, per quanto riguarda l'esclusione della Regione
dalle erogazioni provenienti dal fondo speciale per l'esercizio delle
funzioni della soppressa ONMI e dal fondo per gli asili nido (art.
18, primo comma), nonché da quelle provenienti da altri fondi di
settore (art. 20, lett. da a a d).
Dopo aver osservato che la complessiva decurtazione alla finanza
derivata della Regione risultante dalle norme impugnate ammonta a
circa 419 milioni (7 per cento del bilancio preventivo per il 1990),
la ricorrente richiama la sentenza n. 307 del 1983 di questa Corte
nella parte in cui ha statuito che il rispetto dell'autonomia
finanziaria regionale impone al legislatore statale di evitare una
"grave alterazione" del "necessario rapporto di complessiva
corrispondenza... fra bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi
fronte". La decurtazione arrecata alla finanza regionale non andrebbe
dunque considerata, secondo la ricorrente, "in termini quantitativi",
ma per quella "grave alterazione" cui la Corte aveva fatto
riferimento.
Infine, la stessa ricorrente lamenta la violazione dell'art. 47
dello Statuto e relative norme di attuazione, giacché il Presidente
della Regione non è stato convocato per intervenire alla seduta del
Consiglio dei ministri in cui veniva deliberato il decreto-legge
impugnato, diversamente da quanto avvenuto in occasione della
predisposizione del disegno di legge "di accompagnamento" alla legge
finanziaria per l'anno 1990, il cui contenuto è stato ripreso dal
decreto legge in questione.
2. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la
Provincia di Bolzano ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 18, 19 e 20 del decreto-legge n. 415 del
1989 per violazione: degli artt. 8, 9, 10, 16, 69 ss. (titolo VI, con
le modifiche e integrazioni apportate dalla legge n. 386 del 1989)
dello Statuto del Trentino-Alto Adige e delle relative norme di
attuazione; degli artt. 3, 32, 81, 97, 116 e 119 della Costituzione;
dell'art. 52, ultimo comma, dello Statuto e relative norme di
attuazione.
Una specifica censura della Provincia concerne la lesione
dell'art. 116 della Costituzione da parte dell'art. 19, per la
duplice discriminazione operata nei confronti delle Regioni a statuto
ordinario e di quelle a statuto speciale, giacché la riduzione delle
assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale risulta
per queste ultime minore di quella stabilita per la provincia, con
conseguente irragionevole discriminazione nei confronti dei suoi
abitanti.
Una seconda specifica censura viene mossa nei confronti dello
stesso art. 19 alla luce del principio, stabilito dall'art. 5 della
legge 30 novembre 1989, n. 386 (adottata con la procedura di cui
all'art. 104 dello Statuto), che impone la partecipazione delle
province autonome alla "ripartizione di fondi speciali istituiti per
garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme per tutto il
territorio nazionale" (primo comma).
Per il resto, le censure vengono svolte con argomentazioni
identiche a quelle sostenute nel ricorso riassunto nel numero
precedente.
3. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione
Trentino-Alto Adige ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 18, 19 e 20 del decreto-legge n. 415 del
1989 per violazione: degli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 69 e ss.
dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige e delle relative
norme di attuazione; degli artt. 3, 32, 81, 97, 116 e 119 della
Costituzione; dell'art. 40, ultimo comma, dello Statuto della Regione
Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione.
La Regione osserva preliminarmente che, sebbene le decurtazioni di
trasferimenti finanziari colpiscono le due Province autonome prima e
più che la Regione, occorrerebbe, d'altro canto, tener conto che
l'art. 20, lett. a) esclude la ricorrente dal fondo per i programmi
regionali di sviluppo. Inoltre, non si potrebbe trascurare il nesso
inscindibile che lega la Regione alle due Province, che è fondato
sul comune statuto di autonomia e sulla coincidenza degli elementi
territoriali, organizzativi e personali dei tre enti. Ciò
rileverebbe particolarmente nella specie, poiché la pretesa lesione
dell'autonomia finanziaria comporta conseguenze negative per i
cittadini delle due Province, che sono anche cittadini della Regione.
Al fine di giustificare la legittimazione della Regione a proporre il
ricorso, la ricorrente richiama poi l'art. 98, primo comma, dello
Statuto, che prevede il potere regionale di impugnativa, non solo per
lesione di specifiche competenze, ma per ogni "violazione del
presente Statuto". Per il resto, le censure regionali vengono svolte
con argomentazioni identiche a quelle sostenute nel ricorso della
Provincia di Bolzano (v. punto n. 2).
4. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la
Provincia di Trento ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 18, 19 e 20 del decreto-legge n. 415 del
1989. Le norme invocate a parametro e le argomentazioni addotte
risultano identiche a quelle del ricorso della Provincia di Bolzano
(v. punto n. 2).
5. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione
Valle d'Aosta ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 18, 19 e 20 del decreto-legge n. 415 del 1989 per
violazione: degli artt. 2, 3 e 4; del titolo III (artt. 12 e 13, come
modificati e integrati dalle leggi 29 novembre 1955, n. 1179 e 26
novembre 1981, n. 690) dello Statuto della Regione Valle d'Aosta e
delle relative norme di attuazione; degli artt. 32, 81, 97, 116 e 119
della Costituzione; dell'art. 44 dello Statuto e relative norme di
attuazione.
Le argomentazioni addotte risultano identiche a quelle del ricorso
della Regione Sardegna (v. punto n. 1).
6. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione
Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 18, 19 e 20 del decreto-legge n. 415 del
1989, per violazione degli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e del titolo IV (artt.
48-57) dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle
relative norme di attuazione; degli artt. 3, 32, 81, 97, 116 e 119
della Costituzione; dell'art. 44 dello Statuto e delle relative norme
di attuazione.
Le argomentazioni addotte risultano identiche a quelle del ricorso
della Regione Sardegna (v. punto n. 1).
7. - Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in
giudizio in relazione a tutti i ricorsi indicati nei punti
precedenti.
Il resistente contesta, in primo luogo, che la riduzione delle
assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale,
disposta per ciascuna delle regioni a statuto speciale e per le
province autonome dall'impugnato art. 19, avrebbe leso la loro
autonomia finanziaria. Richiamati taluni passi della sentenza n. 245
del 1984 di questa Corte, dai quali desume l'affermazione di una
spettanza alle amministrazioni regionali di specifici poteri
esercitabili per contenere la spesa sanitaria ed impedire il formarsi
di maggiori oneri, il resistente rileva l'infondatezza dell'assunto
relativo all'assoluta impotenza delle regioni a statuto speciale nel
governare e tenere sotto controllo la spesa sanitaria. Diversamente
da altre norme in passato dichiarate illegittime dalla Corte, quella
in esame non comporterebbe un accollo di nuove spese sulle finanze
regionali, ma si limiterebbe ad eguagliare le assegnazioni sul Fondo
nazionale alla più contenuta spesa riconosciuta occorrente al fine
di garantire il servizio sanitario a livelli omogenei rispetto a
quelli esistenti nell'intero territorio nazionale. Da ciò
deriverebbe, altresì, l'infondatezza delle censure mosse in
relazione agli artt. 81 della Costituzione e 27 della legge n. 468
del 1978, nonché in relazione agli artt. 3, 32, 81, 97 e 116 della
Costituzione. Del resto, soggiunge l'Avvocatura, la pretesa
discriminazione rispetto alle regioni a statuto ordinario sarebbe
esclusa dalla circostanza, sottolineata dalla stessa norma
denunciata, che le regioni a statuto speciale partecipano ai tributi
statali in una misura maggiore di quella propria delle regioni a
statuto ordinario. In base a tale premessa, l'esigenza perequativa,
sottolineata dalla sentenza n. 245 del 1984 di questa Corte in
materia di diritto alla salute, non potrebbe costituire argomento per
conservare o conseguire un trattamento preferenziale in una materia
che non giustifica le particolari garanzie ad altri fini accordate
agli enti ad autonomia speciale.
Quanto al primo comma dell'art. 18 ed all'art. 20 lett. e),
l'Avvocatura rileva che la sussistenza di specifici poteri regionali
sia in materia di sanità sia in quella dei consultori familiari
(artt. 2 e 7 legge n. 405 del 1975), giustificherebbe l'esclusione
delle regioni a statuto speciale tanto dal riparto del fondo
sanitario nazionale in conto capitale, quanto dai finanziamenti
statali per il servizio dei consultori.
In ordine all'esclusione delle stesse regioni dal riparto del
fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle
aziende di trasporto (art. 18, primo comma), l'Avvocatura dello Stato
ricorda che quel riparto aveva la finalità (enunciata dall'art. 9,
ottavo comma, della legge n. 151 del 1981) di conseguire l'equilibrio
di bilancio delle aziende entro il termine massimo di cinque anni e
che le regioni erano all'uopo tenute a fissare, tra l'altro, gli
indirizzi per l'organizzazione e la ristrutturazione dei servizi di
trasporto, previa definizione dei limiti territoriali dei c.d. bacini
di traffico. Se così è, anche in tal caso mancherebbe il
presupposto di un'assenza di poteri regionali di controllo e di
governo della spesa in materia.
Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, l'esclusione dalla
partecipazione al riparto di altri fondi settoriali (fondi per
interventi programmati in agricoltura e per il piano forestale
nazionale) sarebbe giustificata col rilievo che già la legge n. 752
del 1986 limitava al quinquennio 1986/1990 gli interventi finalizzati
di sostegno (disposti, peraltro, con ampia flessibilità nella
ripartizione delle risorse disponibili). L'Avvocatura rileva,
inoltre, che dalla disposta esclusione sono esplicitamente eccettuate
(art. 20 lett. b) le spese per la concessione di contributi nel
pagamento di interessi sui mutui di miglioramento fondiario e su
quelli destinati al consolidamento delle passività delle imprese
agricole, assicurandosi così la disponibilità alle regioni delle
somme già impegnate. Nessuna lesione deriverebbe, dunque, dalle
disposizioni denunciate alla sfera delle ricorrenti, dal momento che
l'esclusione dal suddetto riparto equivale ad esonerarle dal concorso
nell'attuazione dei piani nazionali.
Analoghe considerazioni varrebbero, ad avviso dell'Avvocatura, a
proposito della disposta esclusione dal fondo integrativo per gli
asili nido, dal fondo speciale per lo svolgimento delle funzioni
della disciolta ONMI e da quello per i consultori familiari.
Infine, viene respinta la censura relativa alla mancata
convocazione del Presidente della giunta alla seduta del Consiglio
dei ministri in cui è stato approvato il decreto-legge impugnato,
giacché i contenuti del decreto erano stati ripresi dall'originario
disegno di legge predisposto e deliberato in una seduta del Consiglio
dei ministri nelle quali sono intervenuti i rappresentanti regionali.
Sicché le norme statutarie la cui violazione le ricorrenti lamentano
sarebbero state sostanzialmente rispettate.
8. - Dopo la conversione in legge (legge 28 febbraio 1990, n. 38),
senza modifica alcuna, degli artt. 18, 19 e 20 del decreto-legge n.
415 del 1989, le Regioni a statuto speciale Sardegna, Trentino-Alto
Adige, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, nonché le Province
autonome di Bolzano e di Trento, hanno presentato altrettanti ricorsi
con i quali hanno ribadito le stesse censure di legittimità
costituzionale proposte con i ricorsi nei confronti del
decreto-legge. Di nuovo, tutte le ricorrenti hanno lamentato la
lesione, da parte della legge di conversione, delle norme dei
rispettivi Statuti che prevedono l'intervento del Presidente
regionale (o provinciale) alle sedute del Consiglio dei ministri
riguardanti questioni di specifico interesse per le ricorrenti
stesse. Inoltre, la Provincia autonoma di Bolzano ha esteso
l'impugnazione dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge
impugnato, alla parte in cui dispone l'esclusione della ricorrente
dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di
gestione delle aziende di trasporto di cui all'art. 9 della legge n.
151 del 1981 e, nello stesso tempo, mantiene fermi "i principi di cui
alla legge 10 aprile 1981, n. 151". Anche questa norma sarebbe
incostituzionale, secondo la Provincia di Bolzano, tanto perché i
suddetti principi non potrebbero vincolare le potestà di tipo
esclusivo godute in materia dalla ricorrente (art. 8, nn. 18 e 19, e
art. 16 dello Statuto), quanto perché la legge n. 151 del 1981
limita espressamente l'efficacia di quei principi alle regioni a
statuto ordinario.
9. - La Regione Siciliana, con ricorso ritualmente notificato e
depositato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei
confronti degli artt. 18, 19 e 20 del decreto-legge n. 415 del 1989,
convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, per violazione: degli
artt. 119 e 97 della Costituzione e 36 dello Statuto speciale
siciliano; degli artt. 53, 119 e 3 della Costituzione, nonché 36 e
38 dello Statuto; degli artt. 3, 32, 81, 97 e 119 della Costituzione,
nonché 17, 36 e 38 dello Statuto.
Secondo la Regione Siciliana, la riduzione o la cessazione dei
finanziamenti statali stabilite con le disposizioni impugnate
violerebbero, innanzitutto, il principio di logicità nonché
l'autonomia finanziaria della Regione, in quanto, anziché essere
disposte attraverso un processo graduale, comporterebbero invece
un'improvvisa e immotivata restrizione delle finanze regionali.
In secondo luogo, le disposizioni impugnate violerebbero i
principi posti dall'art. 53 della Costituzione, in quanto la
sottrazione di entrate ivi prevista comporterebbe un "concorso alle
spese pubbliche" da parte della Regione in contrasto con la norma
costituzionale che impone quel concorso a "tutti in ragione della
loro capacità contributiva". Né andrebbe trascurato, secondo la
ricorrente, l'art. 38 dello Statuto, che prevede entrate al fine
specifico di "bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro
rispetto alla media nazionale", fine che risulterebbe frustrato dalle
disposizioni impugnate, comportanti una maggiore imposizione fiscale
e, quindi, una decurtazione ulteriore dei redditi dei cittadini della
Regione e il rischio di maggiore disoccupazione.
Infine, la stessa ricorrente denuncia l'incostituzionalità delle
disposizioni che riducono i finanziamenti in materia di trasporti e
di servizio sanitario con argomenti analoghi a quelli addotti dalle
altre ricorrenti in ordine alla pretesa lesione della loro autonomia
finanziaria.
10. - Pure nei confronti dei ricorsi riportati nei punti 8 e 9 si
è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
riformulando le obiezioni già enunciate negli scritti difensivi
riassunti nel precedente punto 7, anche per quanto riguarda la
presunta lesione delle norme statutarie sulla partecipazione dei
Presidenti delle Giunte delle Province di Trento e di Bolzano alla
seduta del Consiglio dei ministri nella quale è stato deliberato il
disegno di legge di conversione del decreto-legge impugnato.
Rispetto alle nuove censure proposte dalla Provincia di Bolzano in
relazione all'art. 18, primo comma, l'Avvocatura dello Stato ne
chiede l'inammissibilità, per il fatto che, non essendo state
formulate nei confronti della corrispondente norma del decreto-legge,
si opererebbe una sorta di rimessione in termini ove le si ritenesse
giustificate.
In relazione al ricorso della Regione Siciliana, l'Avvocatura
dello Stato, oltre a riformulare argomenti analoghi a quelli svolti
verso gli altri ricorsi, osserva, in ordine alla pretesa violazione
dell'art. 53 della Costituzione, che gli sforzi argomentativi cui si
affida il ricorso non varrebbero comunque a trasformare la natura
obiettiva delle norme impugnate in quella propria di norme di
imposizione fiscale.
11. - In prossimità dell'udienza tutte le ricorrenti, ad
eccezione della Sicilia, hanno presentato ulteriori memorie.
La Provincia di Bolzano, nel ribadire le proprie censure, ricorda
che, a norma dell'art. 104 dello Statuto, le misure di contenimento
della finanza regionale avrebbero dovuto essere previste su concorde
richiesta del Governo e della Provincia (come ha riconosciuto anche
la Commissione parlamentare per le questioni regionali nel parere
adottato in data 18 ottobre 1989). Essa aggiunge, inoltre, che la
replica dell'Avvocatura dello Stato sulla partecipazione del
Presidente della Giunta Provinciale alle sedute del Consiglio dei
ministri non avrebbe alcuna rilevanza sul piano giuridico.
Nella loro memoria unica, le altre ricorrenti, ribadite le proprie
posizioni su tutti i punti della controversia e, in particolare,
sulla rigidità della spesa sanitaria e sull'irragionevolezza dei
tagli apportati (che sarebbe comprovata anche dalle riserve espresse
nel corso dei lavori parlamentari), replicano all'Avvocatura che la
proposizione nei confronti della legge di conversione di censure non
prospettate contro il decreto-legge non può ritenersi preclusa, in
quanto la legge di conversione, perpetuando i vizi di
costituzionalità del decreto-legge, rinnoverebbe per ciò stesso la
lesione delle competenze regionali (o provinciali). Del resto,
concludono le ricorrenti, nei giudizi di legittimità costituzionale
in via principale non trova applicazione l'istituto
dell'acquiescenza. Considerato in diritto
1. - Dal momento che hanno ad oggetto le medesime disposizioni
legislative, possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza
sia i ricorsi presentati dalla Regione Sardegna, dalla Provincia
autonoma di Bolzano, dalla Regione Trentino-Alto Adige, dalla
Provincia autonoma di Trento e dalle Regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia nei confronti degli artt. 18, 19 e 20 del
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, sia i ricorsi presentati
dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalle Regioni Sicilia,
Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, dalla Provincia autonoma di
Trento e dalle Regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia nei confronti
dell'art. 1 della legge 28 febbraio 1990, n. 38, nella parte in cui
ha convertito in legge, senza modificazioni, gli artt. 18, 19 e 20
del predetto decreto-legge.
2. - Il ricorso presentato dalla Regione Trentino-Alto Adige va
dichiarato inammissibile per mancanza d'interesse della stessa
Regione, salvo che per quanto si riferisce alle censure sollevate nei
confronti dell'art. 20, lettera a), del decreto-legge n. 415 del
1989, convertito nella legge n. 38 del 1990.
Poiché la Regione ricorrente possiede competenze che non possono
essere incise dalle disposizioni impugnate salvo che dall'art. 20,
lettera a) - il quale esclude le regioni a statuto speciale dal
riparto del "fondo per i programmi regionali di sviluppo a
destinazione indistinta di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970,
n. 281, al netto della quota spettante ai sensi della legge 30 maggio
1965, n. 274" -, l'interesse a ricorrere della Regione Trentino-Alto
Adige non può essere limitato ad altro che alla disposizione da
ultimo ricordata.
Né può riconoscersi alcun fondamento alle argomentazioni addotte
dalla difesa della ricorrente al fine di dimostrare la piena
legittimazione della Regione Trentino-Alto Adige nel giudizio in
considerazione. Innanzitutto, l'indubbio legame che unisce la
suddetta Regione alle Province autonome di Trento e di Bolzano non
può indurre a ritenere che la prima possa surrogarsi o possa
affiancarsi all'una o all'altra delle Province nella difesa
dell'integrità delle attribuzioni di queste ultime, poiché la
comune soggezione al medesimo Statuto speciale e la coincidenza del
territorio (oltreché della popolazione) regionale con quelli delle
Province congiuntamente considerate non sono elementi tali da portare
a superare il rilievo che lo Statuto del Trentino-Alto Adige
riconosce alla Regione e alle due Province autonome competenze
legislative e amministrative rigorosamente distinte. In secondo
luogo, nessun argomento in senso contrario può desumersi dall'art.
98 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, poiché
quest'ultimo, nel prevedere in forma sintetica che la Regione o le
Province autonome possono presentare ricorso alla Corte
costituzionale nei confronti di leggi o di atti con forza di legge
adottati in "violazione del presente Statuto", non può non voler
dire che il suddetto ricorso è ammesso nei limiti in cui la Regione
o le singole Province siano legittimate a proporlo, vale a dire nei
limiti in cui l'addotta violazione dello Statuto si riferisca a sfere
di autonomia costituzionale rispettivamente attribuite all'una o a
ciascuna delle altre.
3. - Va, invece, respinta l'eccezione d'inammissibilità sollevata
dall'Avvocatura Generale dello Stato nei confronti della censura
prospettata dalla Provincia autonoma di Bolzano avverso l'art. 1
della legge n. 38 del 1990, nella parte in cui ha convertito, senza
modificazioni, l'art. 18, primo comma, del decreto-legge n. 415 del
1989, relativamente alla esclusione della Provincia stessa dal
riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di gestione
delle aziende di trasporto di cui all'art. 9 della legge n. 151 del
1981.
Questa Corte ha più volte affermato che la formulazione di una
nuova censura nei confronti di una norma convertita in legge senza
modificazioni non può considerarsi preclusa dal fatto che la stessa
ricorrente non l'abbia proposta nel ricorso presentato dalla medesima
nei confronti del decreto-legge anteriormente alla conversione. Il
rilievo che la disposizione censurata con il ricorso presentato
contro la legge di conversione era già contenuta, in forma identica,
nel decreto-legge e non era stata impugnata con il relativo ricorso
non può, infatti, comportare l'esclusione della prospettazione di
nuove censure dopo che il decreto sia stato convertito, senza
modificazioni, in legge, poiché la conversione, rendendo permanente
e definitiva la disciplina normativa adottata in via provvisoria,
perpetua gli eventuali vizi di legittimità costituzionale e,
pertanto, rinnova la lesione delle competenze regionali (o
provinciali) che si assume derivare da quella disciplina (v. sentt.
nn. 113 del 1967, 192 del 1970, 151 del 1986, ord. n. 1035 del 1988).
4. - Non fondata è la questione di legittimità costituzionale
che tutte le ricorrenti, ad eccezione della Sicilia, hanno sollevato
nei confronti degli artt. 18, 19 e 20 del decreto legge n. 415 del
1989, convertito nella legge n. 38 del 1990, per violazione delle
rispettive disposizioni statutarie (artt. 52, ultimo comma, dello
Statuto della Regione Trentino-Alto Adige; 40, ultimo comma, dello
Statuto della Regione Trentino-Alto Adige; 44, ultimo comma, dello
Statuto della Regione Valle d'Aosta; 47, ultimo comma, dello Statuto
della Regione Sardegna e 44 dello Statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia) che impongono la convocazione dei Presidenti
di ciascuna delle Regioni o delle Province ricorrenti alle sedute del
Consiglio dei ministri nelle quali si adottano deliberazioni su
questioni che interessano particolarmente l'autonomia di ciascuna
delle stesse.
Questa Corte ha costantemente affermato che la partecipazione dei
Presidenti delle Regioni o delle Province ad autonomia differenziata
alle sedute del Consiglio dei ministri nelle quali si discutono
questioni di interesse delle rispettive regioni (o province autonome)
si rende necessaria soltanto nei casi in cui l'interesse di
quest'ultime possa essere qualificato, oltreché di particolare
rilevanza o intensità, come interesse differenziato, nel senso che
dev'essere tale da distaccarsi da quelli generali e comuni a tutte o
a una categoria di regioni e da configurarsi come interesse proprio e
peculiare della singola regione (o provincia autonoma) (v. sentt. nn.
34 e 166 del 1976, 627 del 1988, 544 e 545 del 1989, 224 del 1990).
Nel caso dedotto in questi giudizi si è, invece, di fronte a una
disciplina normativa concernente trasferimenti di risorse finanziarie
tra lo Stato e tutte le regioni (o le province) ad autonomia
speciale, che è inserita in un disegno generale vòlto a dettare
norme urgenti per l'intero complesso della finanza regionale e
locale.
5. - Non fondate sono, altresì, le varie questioni di
legittimità costituzionale che le ricorrenti prospettano nei
confronti dell'insieme delle disposizioni contenute negli artt. 18,
19 e 20 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertiti, senza
modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990.
In linea generale, le ricorrenti contestano le decurtazioni delle
entrate operate con le disposizioni impugnate in quanto produrrebbero
un grave squilibrio nella finanza regionale, nel senso che, di fronte
a bisogni e a spese che restano immutati e sulla cui misura le
regioni (e le province autonome) non hanno alcun potere di incisione,
si produrrebbe una sensibile diminuzione delle risorse finanziarie,
con conseguente violazione, oltreché delle norme statutarie
attributive di competenze, degli artt. 119 e 81, quarto comma, della
Costituzione, anche in relazione all'art. 27 della legge 5 agosto
1978, n. 468. Inoltre esse lamentano che con le norme impugnate si
sia realizzata una discriminazione a loro danno nei confronti delle
regioni a statuto ordinario e delle collettività da queste
amministrate, in violazione degli artt. 3, 32, 97 e 116 della
Costituzione.
La posizione delle ricorrenti muove dall'erronea convinzione che
il decreto-legge n. 415 del 1989 abbia provveduto a stabilire per la
finanza delle regioni (e delle province) ad autonomia differenziata
un nuovo e definitivo rapporto tra entrate e spese. In realtà, come
risulta chiaramente dai lavori preparatori e in particolare dalla
relazione al disegno di legge di conversione del medesimo
decreto-legge, le norme impugnate contengono misure provvisorie,
vo'lte ad allineare le entrate prese in considerazione su un livello
minimo calcolato in base a parametri di omogeneità delle relative
prestazioni in riferimento all'intero territorio nazionale, misure
che, comunque, fanno salvi - ed, anzi, si assumono come propedeutiche
rispetto a - i futuri aggiustamenti che verranno definitivamente
apportati a seguito di trattative del Governo con le singole regioni
(o province) ad autonomia differenziata e nell'ambito di una
riconsiderazione globale della materia, basata su più approfondite
analisi del rapporto tra i flussi finanziari esistenti fra lo Stato e
le regioni (e le province autonome) e le funzioni esercitate da
queste ultime.
Non vi può esser dubbio che, come sottintendono le ricorrenti
allorché lamentano una discriminazione in peius rispetto alle
regioni a statuto ordinario, la specialità dell'autonomia deve
riflettersi anche sul piano finanziario, nel senso che le regioni e
le province autonome cui la Costituzione e gli Statuti assegnano più
ampie e significative competenze debbono essere messe in grado di
avere a disposizione risorse finanziarie maggiori e, comunque,
adeguate alla più elevata quantità e qualità delle attribuzioni
loro spettanti. Ma questa esigenza non può giustificare la pretesa
che le regioni (e le province) ad autonomia differenziata siano
chiamate a compartecipare con le regioni a statuto ordinario a tutti
i fondi settoriali previsti a favore di queste ultime. Come si
sottolinea nella già ricordata relazione al disegno di legge di
conversione del decreto-legge impugnato, gli strumenti appropriati
per stabilire un equilibrio tra le risorse finanziarie assegnate alle
regioni (e alle province) ad autonomia differenziata e i più
complessi compiti assegnati alle medesime sono costituiti dalle norme
di attuazione e dalle leggi previste dagli Statuti per la revisione
delle proprie norme finanziarie.
In considerazione di ciò e, in particolare, del rilievo che le
disposizioni impugnate rappresentano provvedimenti provvisori
contenenti una parte di una globale manovra finanziaria che dovrà
esser compiutamente realizzata con gli appropriati strumenti
legislativi, non è possibile ravvisare nelle misure urgenti
impugnate motivi che possano indurre a dichiarare la loro complessiva
previsione come costituzionalmente illegittima. Questa Corte ha più
volte affermato che la Costituzione e gli Statuti speciali non
definiscono, né garantiscono, l'autonomia finanziaria delle regioni
(e delle province autonome) "in termini quantitativi" e che la
concessione ovvero l'eliminazione o la riduzione di determinati
finanziamenti rivolti a scopi specifici rientrano nella
discrezionalità del legislatore statale, ove, considerate nel loro
insieme, non determinino quella "grave alterazione" del necessario
rapporto di complessiva corrispondenza, che - nel rispetto delle
compatibilità con i vincoli generali, derivanti dalle preminenti
esigenze della finanza pubblica nel suo insieme, - deve sussistere
fra bisogni regionali e oneri finanziari per farvi fronte, affinché
alle regioni (e alle province autonome) non sia impedito il normale
espletamento delle loro funzioni (sent. n. 307 del 1983). In
realtà, quest'ultima conseguenza non può essere imputata
all'insieme delle disposizioni oggetto dell'attuale impugnazione, sia
perché tali norme, come si preciserà meglio nell'esame delle
censure più specifiche, perseguono un fine perequativo, sia perché
esse non alterano il collegamento automatico di una consistente parte
delle entrate delle regioni (e delle province) ad autonomia
differenziata con il gettito dei tributi erariali regionalmente
riscossi (sicché le stesse riduzioni lamentate possono considerarsi
suscettibili di un prevedibile riassorbimento nel tempo).
6. - L'art. 19, che è impugnato da tutte le ricorrenti, per
violazione del principio di ragionevolezza e per disparità di
trattamento rispetto alle regioni a statuto ordinario e alle relative
popolazioni (artt. 3, 32 e 116 della Costituzione), dispone che, a
decorrere dall'anno 1990, "alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano le assegnazioni di parte
corrente del Fondo sanitario nazionale sono ridotte, tenuto conto del
livello della compartecipazione ai tributi statali risultanti dai
rispettivi ordinamenti, del 20 per cento per la Regione Valle d'Aosta
e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 10 per cento
per le Regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia e del 5 per cento per
la Regione Sardegna".
Oltre alle considerazioni già svolte nel punto precedente,
occorre sottolineare che questo articolo, insieme agli artt. 18 e 20,
attua una operazione finanziaria avente il fine di riequilibrare, nei
campi considerati, gli effetti distorcenti prodottisi nei flussi
finanziari tra Stato e regioni nel corso degli anni precedenti
all'emanazione del decreto-legge. In questo periodo di tempo,
infatti, la complessiva manovra dello Stato, vòlta a contenere la
spesa pubblica e, in questo quadro, i trasferimenti alle regioni e
agli enti locali, mentre ha prodotto una riduzione delle risorse
reali messe a disposizione delle regioni a statuto ordinario, ha
invece portato le regioni (e le province) ad autonomia differenziata
(oltreché i comuni) a beneficiare di ogni incremento reale e
monetario della pressione fiscale esercitata dallo Stato, a causa del
sostanziale agganciamento delle loro entrate alla dinamica dei
tributi a livello statale. Sicché l'impugnata riduzione delle
assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale - a
fronte dell'accrescimento delle risorse finanziarie avvenuto a favore
delle regioni (e delle province) ad autonomia differenziata e del
perdurante effetto compensativo a loro favore realizzato dal tipo e
dalla dimensione della compartecipazione delle stesse regioni ai
tributi statali - non appare affatto arbitraria ed irragionevole sia
con riferimento al raffronto con le regioni a statuto ordinario, sia
con riguardo agli effetti sull'equilibrio finanziario degli enti ad
autonomia differenziata a seguito della manovra contestata.
In conseguenza dei motivi ora addotti risulta non fondata anche la
censura relativa alla violazione dell'art. 97 della Costituzione, con
riferimento all'incidenza negativa che la norma impugnata avrebbe
sulla funzionalità dell'amministrazione regionale.
7. - Lo stesso art. 19 è impugnato dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano, nonché dalla Regione Valle d'Aosta, nella parte
in cui quantifica la decurtazione prima ricordata al 20 per cento
delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale,
dal momento che tale determinazione, in violazione degli artt. 3, 32
e 116 della Costituzione, discriminerebbe in peius le ricorrenti in
paragone alle altre regioni ad autonomia differenziata (e alle
relative popolazioni), le quali si sono viste ridurre le predette
assegnazioni in percentuali minori (10 per cento per la Sicilia e il
Friuli-Venezia Giulia e 5 per cento per la Sardegna).
Posto che, come si è già avvertito, il sindacato della Corte
costituzionale è necessariamente ristretto alla verifica della
ragionevolezza della scelta operata dal legislatore, non appare certo
arbitraria una riduzione che è stata variamente modulata dal
legislatore in ragione del livello di compartecipazione ai tritubi
statali proprio di ciascuna regione (o provincia) ad autonomia
differenziata.
8. - Sempre l'art. 19 è oggetto di un'ulteriore censura da parte
delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la addotta
violazione dell'art. 5, primo comma, della legge 30 novembre 1989, n.
386, - approvata con la procedura di cui all'art. 104 dello Statuto a
norma del quale "le province autonome partecipano alla ripartizione
dei Fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di
prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale,
secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti".
Anche tale questione non è fondata, dal momento che, pur se il
Fondo sanitario nazionale ha indubbiamente le caratteristiche dei
fondi menzionati dalla norma invocata come parametro (v. art. 51
della legge n. 833 del 1978, per il quale il Fondo sanitario
nazionale è preordinato al fine di "tendere a garantire i livelli di
prestazione sanitaria (...) in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale"), non v'è alcuna disposizione nell'art. 5 della legge n.
386 del 1989 o in altra legge idonea a fungere da parametro
costituzionale che garantisca una determinata quota, vale a dire una
quantità di risorse finanziarie definita direttamente o attraverso
il rinvio a precisi indici. Del resto, una siffatta garanzia non può
ragionevolmente rinvenirsi in alcuna norma, per il fatto che
l'anzidetta finalità perequativa dei fondi prima menzionati comporta
logicamente che il legislatore proceda ad aggiustamenti progressivi
in vista del superamento degli squilibri eventualmente formatisi tra
le singole regioni (o province autonome).
9. - Oggetto di impugnazione sono anche:
a) l'art. 18, primo comma, del decreto-legge n. 415 del 1989,
nella parte in cui prevede, a decorrere dal 1990, la cessazione della
corresponsione alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti di cui all'art. 5
della legge 29 luglio 1975, n. 405, all'art. 10 della legge 23
dicembre 1975, n. 698, all'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194
e all'art. 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891;
b) l'art. 20 dello stesso decreto-legge, il quale esclude, a
partire dal 1990, le anzidette regioni e province autonome dal
riparto dei fondi ivi previsti (fondo per i programmi regionali di
sviluppo a destinazione indistinta, fondo per l'attuazione degli
interventi programmati in agricoltura, fondo per l'attuazione del
piano forestale nazionale, fondo per gli investimenti nel settore dei
trasporti pubblici locali, fondo sanitario di conto capitale).
Tali articoli sono impugnati per violazione dell'autonomia
finanziaria garantita alle ricorrenti dagli artt. 119 e 81, quarto
comma, della Costituzione (in relazione all'art. 27 della legge n.
468 del 1978), nonché per violazione del principio di parità di
trattamento fra gli enti regionali nel godimento dei diritti e delle
posizioni garantiti dagli artt. 3, 32, 97 e 116 della Costituzione.
Tali questioni vanno dichiarate non fondate per gli stessi motivi
espressi in precedenza e, in particolare, nei punti 5 e 6. Oltre a
quegli argomenti non è inutile ricordare che la compartecipazione
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome ai fondi
vincolati indicati nelle norme impugnate costituisce un elemento
aggiuntivo rispetto alle entrate libere, oggi assolutamente
prevalenti in linea di fatto.
10. - L'art. 18, primo comma, è altresì impugnato da tutte le
ricorrenti nella parte in cui esclude dal riparto del fondo nazionale
per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto
di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, le regioni e le
province ad autonomia differenziata, obbligando tuttavia queste
stesse al rispetto dei principi stabiliti nella predetta legge, fra i
quali quello che impone alle regioni di intervenire a ripianare i
disavanzi delle aziende medesime. Anche tale disposizione violerebbe
il principio costituzionale dell'autonomia finanziaria delle regioni
(e delle province autonome) nelle materie di loro competenza
(trasporti), in quanto, a giudizio delle ricorrenti, addosserebbe ad
esse oneri senza dotarle di adeguate risorse per farvi fronte.
L'infondatezza della questione ora esaminata discende dagli stessi
argomenti esposti in precedenza nei punti 5 e 6. Né può costituire
un elemento di difformità rilevante il ribadito vincolo
all'osservanza, da parte delle regioni e delle province ad autonomia
differenziata, dei principi della legge n. 151 del 1981.
Quest'ultima, infatti, oltre a essere nel suo complesso una legge
quadro sui trasporti pubblici locali, contiene principi di
coordinamento finanziario che, in quanto dettati in vista del
perseguimento di finalità di interesse nazionale, non possono non
vincolare anche le regioni (e le province) ad autonomia
differenziata. Il fatto che il legislatore abbia ribadito nelle
disposizioni impugnate il vincolo ora menzionato non ha altro
significato fuorché quello di precisare che i "principi di cui alla
legge 10 aprile 1981, n. 151", debbono essere intesi come i principi
di coordinamento finanziario ricavabili dalla predetta legge,
disposti al fine dell'equilibrio finanziario delle aziende di
trasporto locali.
11. - Un'ultima censura è mossa dalla Regione Siciliana agli
artt. 18, 19 e 20 del decreto-legge n. 415 del 1989, i quali
contrasterebbero con l'art. 53 della Costituzione in quanto la
sottrazione o la riduzione delle entrate previste nelle disposizioni
impugnate comporterebbero un "concorso alle spese pubbliche" da parte
della Regione stessa, in difformità con il principio costituzionale
che impone quel concorso "a tutti in ragione della loro capacità
contributiva". Gli stessi articoli, sempre secondo la ricorrente,
contrasterebbero anche con l'art. 38 dello Statuto speciale per la
Sicilia, il quale, muovendosi in senso opposto alle disposizioni
impugnate, prevede invece un contributo statale a titolo di
solidarietà nazionale, diretto al fine specifico di "bilanciare il
minore ammontare dei redditi di lavoro rispetto alla media
nazionale".
La palese infondatezza delle questioni sollevate discende, come ha
sottolineato giustamente l'Avvocatura generale dello Stato,
dall'assoluta insuscettibilità delle disposizioni impugnate ad esser
considerate come norme di imposizione tributaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 18, 19 e 20, lett. b), c), d), e) del
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 ("Norme urgenti in materia di
finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni,
nonché disposizioni varie"), convertito nella legge 28 febbraio
1990, n. 38, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla
Regione Trentino-Alto Adige, in riferimento all'art. 40, ultimo
comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige), agli artt. 4, 5,,6, 8, 9, 10, 16, 69 e
ss. del medesimo Statuto, nonché agli artt. 119 e 81, quarto comma,
della Costituzione anche in relazione all'art. 27 della legge 5
agosto 1978, n. 468 ed agli artt. 3, 32, 116 e 97 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 18, 19 e 20 (limitatamente alla lett. a per la Regione
Trentino-Alto Adige) del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,
convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, sollevata, con i
ricorsi indicati in epigrafe, dalle Province autonome di Trento e
Bolzano, dalla Regione Trentino-Alto Adige, dalla Regione Valle
d'Aosta, dalla Regione Sardegna e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia
in riferimento, rispettivamente, all'art. 52, ultimo comma, del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige), all'art. 40, ultimo comma, del medesimo
Statuto, all'art. 44, ultimo comma, della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta),
all'art. 47, ultimo comma, della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3 (Statuto speciale per la Regione Sardegna) ed all'art. 44
della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale
per la Regione Friuli-Venezia Giulia);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 18, 19 e 20, considerati nel loro complesso, del
decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella legge n. 38 del 1990,
sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano e dalle Regioni Sardegna, Siciliana,
Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia in riferimento,
rispettivamente, agli artt. 8, 9, 10 e 16 dello Statuto del
Trentino-Alto Adige, agli artt. 3, 4, 5 e 6 e al Titolo III (artt.
7-14) dello Statuto della Regione Sardegna, all'art. 17 dello Statuto
della Regione Siciliana, agli artt. 2, 3 e 4, e al Titolo III dello
Statuto della Regione Valle d'Aosta, agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e al
Titolo VI dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché
agli artt. 119 ed 81, quarto comma, della Costituzione, anche in
relazione all'art. 27 della legge n. 468 del 1978, ed agli artt. 3,
32, 97 e 116 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella
legge n. 38 del 1990, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe,
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dalle Regioni
Sardegna, Siciliana, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia in
riferimento agli artt. 3, 32, 97 e 116 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella
legge n. 38 del 1990, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe,
dalle Province autonome di Bolzano e Trento e dalla Regione Valle
d'Aosta, in riferimento agli artt. 3, 32 e 116 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella
legge n. 38 del 1990, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe,
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in riferimento
all'art. 5, primo comma, della legge 30 novembre 1989, n. 386;
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 18, primo comma, primo periodo, e dell'art.
20 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella legge n. 38
del 1990, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano, dalle Regioni Sardegna,
Siciliana, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli
artt. 119, 81, quarto comma, della Costituzione, anche in relazione
all'art. 27 della legge n. 268 del 1978, nonché in riferimento agli
artt. 3, 32, 97 e 116 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20, lett. a) del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito,
nella legge n. 38 del 1990, sollevata, con il ricorso dicato in
epigrafe, dalla Regione Trentino- Alto Adige, in riferimento agli
artt. 119, 81, quarto comma, della Costituzione, anche in relazione
all'art. 27 della legge n. 268 del 1978, nonché in riferimento agli
artt. 3, 32, 97 e 116 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto-legge
n. 415 del 1989, convertito nella legge n. 38 del 1990, sollevata,
con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Province autonome di Trento
e Bolzano, dalle Regioni Sardegna, Siciliana, Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia in riferimento, rispettivamente, agli artt. 8,
n. 18, dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige; 3, lett. g)
dello Statuto della Regione Sardegna; 17 dello Statuto della Regione
Siciliana; 2, lett. h) dello Statuto della Regione Valle d'Aosta e 53
del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182; 4, n. 11, dello Statuto della
Regione Friuli-Venezia Giulia;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 18, 19 e 20 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito
nella legge n. 38 del 1990, sollevata, con il ricorso indicato in
epigrafe, dalla Regione Siciliana in riferimento all'art. 53 della
Costituzione e all'art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:381 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte