Corte costituzionale

Ordinanza n. 419/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1989 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo,

lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici

al personale statale in attività ed in quiescenza); della legge 3

marzo 1960, n. 185 (Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324,

recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed

in quiescenza);

degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione

del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore

dei dipendenti civili e militari dello Stato); dell'art. 7, comma

primo, della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle

pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni.

Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e

degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza) e

della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine previsto

dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di

trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in

servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della

tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di

buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6

della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni

vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione),

promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1988 dal Tribunale

amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sez. staccata di Pescara -

sul ricorso proposto da Palombaro Rosa contro l' E.N.P.A.S., iscritta

al n. 97 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo,

con ordinanza 15 dicembre 1988 (R.O. n. 97 del 1989), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione, dell'art. 1, comma

terzo, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 344, in relazione

alla legge 3 marzo 1960, n. 185; degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1032; dell'art. 7, comma primo, della legge 29

aprile 1976, n. 177; della legge 20 marzo 1980, n. 75; nella parte in

cui escludono la indennità integrativa speciale dal computo della

base contributivo - retributiva da considerarsi ai fini della

liquidazione dell'indennità di buonuscita;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato inammissibili (e

poi manifestamente inammissibili), censurandosi una scelta riservata

alla discrezionalità legislativa, analoghe questioni di legittimità

costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97

della Costituzione (Sentenza n. 220 del 1988; Ordinanze nn. 641, 869,

1070, 1072 del 1988);

che, sebbene abbia fatto riferimento a nuovi parametri (artt. 1,

4, 35 e 98 della Costituzione), il giudice a quo non ha motivato

sulla incidenza di essi nel giudizio e sostanzialmente si è limitato

a chiedere la declaratoria d'illegittimità costituzionale delle

norme impugnate per non avere il legislatore raccolto l'invito della

Corte (Sentenza n. 220 del 1988) a procedere all'omogeneizzazione dei

trattamenti di quiescenza nell'ambito del pubblico impiego;

Considerato che, pertanto, non sono allegati nuovi profili

d'incostituzionalità, mentre permane pressante l'invito

all'intervento del legislatore, sia pur graduale nei modi e nei tempi

anche in considerazione delle esigenze finanziarie connesse alla

riforma generale dei trattamenti di quiescenza;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma terzo, lett. b), della legge 27

maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in

attività ed in quiescenza), in relazione alla legge 3 marzo 1960, n.

185 (Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante

miglioramenti economici al personale statale in attività ed in

quiescenza); degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032

(Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni

previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);

dell'art. 7, comma primo, della legge 29 aprile 1976, n. 177

(Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle

retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del

personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti

di previdenza); della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine

previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in

materia di trattamento economico del personale civile e militare

dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo

della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di

buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6

della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni

vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione),

sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo con

ordinanza 15 dicembre 1988, (R.O. n. 97 del 1989), in riferimento

agli artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:419 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte