Ordinanza n. 636/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 217 del r.d. 16
marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), in relazione agli artt.1, 42 e 43 del codice
penale e 14 delle preleggi e dell'art. 21 del codice di procedura
penale, in relazione all'art. 2909 del codice civile, promossi con
ordinanze emesse il 2 giugno, il 23 giugno (n. 2 ordinanze) il 9
giugno e il 16 giugno 1982 dal Pretore di Fermo, iscritte
rispettivamente ai nn. 932, 933, 934, 935 e 936 del registro
ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 156 e 149 dell'anno 1983;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Fermo, con ordinanza emessa il 2 giugno
1982 (Reg. Ord. 932/1982) ha sollevato questione di legittimità
costituzionale:
a) dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e dell'art.
21 c.p.p. (in relazione all'art. 2909 c.c.) nella parte in cui
considerano che la sentenza dichiarativa di fallimento, passata in
giudicato, fa stato circa la qualità di imprenditore commerciale del
fallito cui consegue l'obbligo della tenuta delle scritture contabili
di legge, con riferimento agli artt. 2, 24, commi primo e secondo,
25, comma primo, 27, comma secondo, 101, comma secondo, e 102, comma
primo, Cost.;
b) dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 cit., in relazione
agli artt. 1, 42 e 43 c.p. e 14 preleggi, nella parte in cui, secondo
un orientamento consolidato della Cassazione, il reato di bancarotta
semplice, per omessa tenuta delle scritture contabili, viene
soggettivamente punito non a titolo di dolo ma a titolo o di semplice
colpa o indifferentemente sia a titolo di dolo che di colpa, con
riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma primo, 101,
comma secondo, e 111, comma secondo, Cost.;
c) dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 cit., nella parte in
cui, secondo un orientamento consolidato della Cassazione, considera
la sentenza dichiarativa di fallimento come elemento costitutivo del
reato di bancarotta e non come condizione obiettiva di punibilità,
con riferimento agli artt. 27, comma primo, e 3 Cost.;
che il medesimo Pretore di Fermo, con altre quattro ordinanze
emesse il 9 giugno 1982 (R.O. 935/82), il 16 giugno 1982 (R.O.
936/82) e il 23 giugno 1982 (Reg. Ord. 933/82 e 934/82) ha nuovamente
sollevato, in riferimento agli stessi artt. 27, comma primo, e 3
Cost., e sotto gli stessi profili, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 cit., nella
parte in cui, secondo un orientamento consolidato della Cassazione,
considera la sentenza dichiarativa di fallimento come elemento
costitutivo del reato di bancarotta e non come condizione obiettiva
di punibilità;
Considerato che, per l'identità o connessione delle questioni, i
giudizi possono essere riuniti;
che la prima delle questioni sollevate - relativa all'efficacia
vincolante della sentenza dichiarativa di fallimento circa la
qualità di imprenditore commerciale del fallito - è stata
dichiarata manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 e
25 Cost., con ordinanza n. 59 del 1971 (in relazione alla sentenza n.
141 del 1970) e con sentenza n. 275 del 1974; che queste decisioni,
fondate sostanzialmente sul principio dell'unità della
giurisdizione, esprimono motivazioni valide anche per gli ulteriori
profili e parametri cui fa cenno il giudice a quo;
che la terza delle questioni sollevate - relativa alla
qualificazione della sentenza dichiarativa di fallimento come
elemento costitutivo del reato di bancarotta anziché come condizione
obiettiva di punibilità - è stata dichiarata infondata con sentenze
nn.110 e 190 del 1972 e, da ultimo, con sentenza n. 146 del 1982 e
che non sono stati addotti profili o motivi nuovi rispetto a quelli
già esaminati dalla Corte con le decisioni in parola;
che, pertanto, le due suddette questioni devono essere
dichiarate manifestamente infondate;
che la seconda delle questioni sollevate - relativa alla
punibilità del reato di bancarotta semplice, per omessa tenuta delle
scritture contabili, a titolo sia di dolo sia di colpa - è
manifestamente inammissibile in quanto è dato al giudice a quo e non
a questa Corte interpretare la disposizione impugnata nel modo che lo
stesso giudice ritiene corretto;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n.
267 e dell'art. 21 c.p.p. (in relazione all'art. 2909 c.c.),
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 24, commi primo e secondo,
25, comma primo, 27, comma secondo, 101, comma secondo, 102, comma
primo, Cost., dal Pretore di Fermo con ordinanza del 2 giugno 1982;
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 27, comma primo, Cost., dal Pretore di
Fermo con ordinanze del 2 giugno, 9 giugno, 16 giugno e 23 giugno
1982;
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione
agli artt. 1, 42 e 43 c.p. e 14 preleggi, sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma primo, 101, comma secondo,
e 111, comma secondo, Cost., dal Pretore di Fermo con ordinanza 2
giugno 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:636 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte