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[1]Le Commissioni censuarie provinciali:

  • a)esaminano ed approvano i prospetti delle tariffe per i terreni e per le unita' immobiliari urbane dei Comuni della propria Provincia;
  • b)decidono in prima istanza sulle controversie sorte fra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e le Commissioni censuarie comunali in materia di prospetti delle qualita' e classi dei terreni e delle categorie e classi delle unita' immobiliari urbane;
  • c)decidono in appello sui reclami prodotti dai possessori contro le decisioni di prima istanza delle Commissioni censuarie comunali.

[2]Le Commissioni censuarie provinciali si sostituiscono alle Commissioni censuarie comunali che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo.

Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 9 gennaio 1945

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art21 · fonte del testo