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Le Commissioni censuarie provinciali:
- a)esaminano ed approvano i prospetti delle tariffe per i terreni e per le unita' immobiliari urbane dei Comuni della propria Provincia;
- b)decidono in prima istanza sulle controversie sorte fra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e le Commissioni censuarie comunali in materia di prospetti delle qualita' e classi dei terreni e delle categorie e classi delle unita' immobiliari urbane;
- c)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636)). 5 Le Commissioni censuarie provinciali si sostituiscono alle Commissioni censuarie comunali che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
5Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che "A decorrere dalla data stabilita a norma del secondo comma dell'art. 42 sono abrogati: [...] le lettere b) del secondo comma e d) del terzo comma dell'art. 20, la lettera c) del primo comma dell'art. 21, le lettere c) e d) del primo comma dell'art. 22 della legge 8 marzo 1943, n. 153".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1973 al 16 dicembre 2009
