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Le Commissioni censuarie provinciali:

  • a)esaminano ed approvano i prospetti delle tariffe per i terreni e per le unita' immobiliari urbane dei Comuni della propria Provincia;
  • b)decidono in prima istanza sulle controversie sorte fra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e le Commissioni censuarie comunali in materia di prospetti delle qualita' e classi dei terreni e delle categorie e classi delle unita' immobiliari urbane;
  • c)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636)). 5 Le Commissioni censuarie provinciali si sostituiscono alle Commissioni censuarie comunali che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

5

Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che "A decorrere dalla data stabilita a norma del secondo comma dell'art. 42 sono abrogati: [...] le lettere b) del secondo comma e d) del terzo comma dell'art. 20, la lettera c) del primo comma dell'art. 21, le lettere c) e d) del primo comma dell'art. 22 della legge 8 marzo 1943, n. 153".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1973 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1973

Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1945 al 1 gennaio 1973. 28 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.

c) tolto: decidono in appello sui reclami prodotti sia dai possessori che dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali contro le decisioni di prima istanza delle Commissioni censuarie comunali.

aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636. Le Commissioni censuarie provinciali si sostituiscono alle Commissioni censuarie comunali che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

    Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che "A decorrere dalla data stabilita a norma del secondo comma dell'art. 42 sono abrogati: [...] le lettere b) del secondo comma e d) del terzo comma dell'art. 20, la lettera c) del primo comma dell'art. 21, le lettere c) e d) del primo comma dell'art. 22 della legge 8 marzo 1943, n. 153".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art21 · fonte del testo