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[1]Le Commissioni censuarie provinciali:

  • a)esaminano ed approvano i prospetti delle tariffe per i terreni e per le unita' immobiliari urbane dei Comuni della propria Provincia;
  • b)decidono in prima istanza sulle controversie sorte fra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e le Commissioni censuarie comunali in materia di prospetti delle qualita' e classi dei terreni e delle categorie e classi delle unita' immobiliari urbane;

[2]((c) decidono in appello sui reclami prodotti sia dai possessori che dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali contro le decisioni di prima istanza delle Commissioni censuarie comunali)).

[3]Le Commissioni censuarie provinciali si sostituiscono alle Commissioni censuarie comunali che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1945 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 gennaio 1945

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1943 al 9 gennaio 1945. 2 parole tolte, 12 parole aggiunte.

c) decidono in appello sui reclami prodotti tolto: dai possessori aggiunto: sia dai possessori che dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali contro le decisioni di prima istanza delle Commissioni censuarie comunali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art21 · fonte del testo