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[1]Nei Comuni con popolazione non superiore a cinquantamila abitanti, la Commissione censuaria comunale e' costituita di cinque membri effettivi e di tre supplenti nominati dall'Intendente di finanza e scelti: per un membro effettivo ed uno supplente fra sei contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del Comune designati dall'Unione provinciale degli agricoltori; per un membro effettivo ed uno supplente fra sei contribuenti iscritti nei ruoli della imposta fabbricati designati dall'Unione provinciale degli industriali, Sindacato provinciale dei proprietari di fabbricati; per un membro effettivo fra tre lavoratori dell'agricoltura residenti nel Comune e designati dalla competente Unione provinciale, per due membri effettivi ed uno supplente fra tecnici o esperti in materia di terreni e di fabbricati residenti nel Comune.

[2]Il presidente e' nominato dall'Intendente di finanza fra i membri effettivi.

Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 9 gennaio 1945

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art3 · fonte del testo