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[1]((Negli altri comuni la Commissione censuaria comunale e' costituita di cinque membri effettivi e di tre supplenti nominati dall'Intendente di finanza della provincia e da lui scelti fra un numero triplo di designati dal capo dell'Amministrazione comunale.
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[2]Tale designazione e' fatta come segue:
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[3]per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del comune; per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti nei ruoli della imposta fabbricati del comune; per un membro effettivo, fra lavoratori dell'agricoltura residenti nel comune; per due membri effettivi ed uno supplente, fra tecnici od esperti in agricoltura o in edilizia residenti nel comune.
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[4]La Commissione elegge il proprio presidente, fra i membri effettivi)).
Testo in vigore dal 9 gennaio 1945 al 16 dicembre 2009
Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1943 al 9 gennaio 1945. 66 parole tolte, 54 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Nei Comuni con popolazione non superiore a cinquantamila abitanti,aggiunto: Negli altri comuni la Commissione censuaria comunale e' costituita di cinque membri effettivi e di tre supplenti nominati dall'Intendente di finanzatolto: e scelti:aggiunto: della provincia e da lui scelti fra un numero triplo di designati dal capo dell'Amministrazione comunale.
aggiunto: Tale designazione e' fatta come segue:
per un membro effettivo ed uno supplentetolto: fra sei contribuenti iscrittiaggiunto: , fra contribuenti inscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria deltolto: Comune designati dall'Unione provinciale degli agricoltoriaggiunto: comune; per un membro effettivo ed uno supplentetolto: fra sei contribuenti iscrittiaggiunto: , fra contribuenti inscritti nei ruoli della imposta fabbricatitolto: designati dall'Unione provinciale degli industriali, Sindacato provinciale dei proprietari di fabbricatiaggiunto: del comune; per un membro effettivotolto: fra treaggiunto: , fra lavoratori dell'agricoltura residenti neltolto: Comune e designati dalla competente Unione provinciale,aggiunto: comune; per due membri effettivi ed uno supplentetolto: fra tecnici o esperti in materia di terreni e di fabbricati residenti nel Comuneaggiunto: , fra tecnici od esperti in agricoltura o in edilizia residenti nel comune.
tolto: Il presidente e' nominato dall'Intendente di finanzaaggiunto: La Commissione elegge il proprio presidente, fra i membri effettivi.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.