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[1]Alle adunanze delle Commissioni censuarie comunali e provinciali possono intervenire personalmente, od a mezzo di loro rappresentante, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, e il procuratore delle Imposte, per fornire tutti i chiarimenti che siano necessari e per esporre alle Commissioni, in caso di ricorso, le controdeduzioni dell' Amministrazione finanziaria.

[2]Dichiarata dal presidente chiusa la discussione, i rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria possono rimanere presenti alla votazione, ma non hanno pero' facolta' di interloquire.

Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 9 gennaio 1945

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art31 · fonte del testo