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[1]((Alle adunanze delle Commissioni censuarie comunali e provinciali possono intervenire, personalmente od a mezzo di loro rappresentanti, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico del catasto e il procuratore delle imposte, per fornire tutti i chiarimenti che siano necessari e per esporre alle Commissioni, in caso di ricorso, le controdeduzioni dell'Amministrazione finanziaria)).
[2]Dichiarata dal presidente chiusa la discussione, i rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria possono rimanere presenti alla votazione, ma non hanno pero' facolta' di interloquire.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1945 al 16 dicembre 2009
