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[1]((Alle adunanze delle Commissioni censuarie comunali e provinciali possono intervenire, personalmente od a mezzo di loro rappresentanti, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico del catasto e il procuratore delle imposte, per fornire tutti i chiarimenti che siano necessari e per esporre alle Commissioni, in caso di ricorso, le controdeduzioni dell'Amministrazione finanziaria)).

[2]Dichiarata dal presidente chiusa la discussione, i rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria possono rimanere presenti alla votazione, ma non hanno pero' facolta' di interloquire.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1945 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 gennaio 1945

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1943 al 9 gennaio 1945. 5 parole tolte, 10 parole aggiunte.

Alle adunanze delle Commissioni censuarie comunali e provinciali possono intervenire tolto: personalmente,aggiunto: , personalmente od a mezzo di loro tolto: rappresentante aggiunto: rappresentanti, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, aggiunto: l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico del catasto e il procuratore delle tolto: Imposte aggiunto: imposte, per fornire tutti i chiarimenti che siano necessari e per esporre alle Commissioni, in caso di ricorso, le controdeduzioni tolto: dell' Amministrazione aggiunto: dell'Amministrazione finanziaria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art31 · fonte del testo