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[1]Sono abrogati:

[2]l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1507, convertito nella legge 5 gennaio 1939 XVII, numero 6;

[3]gli articoli 15 e 21 del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n 589, convertito nella legge 29 giugno 1939-XVII. n. 976;

[4]l'art. 14 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939-XVII, n. 1249.

Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art33 · fonte del testo