Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 aprile 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Sono abrogati:
[2]l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1507, convertito nella legge 5 gennaio 1939 XVII, numero 6;
[3]gli articoli 15 e 21 del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n 589, convertito nella legge 29 giugno 1939-XVII. n. 976;
[4]l'art. 14 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939-XVII, n. 1249.
Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 16 dicembre 2009
