Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1945 al 16 dicembre 2009. 247 parole tolte, 20 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: La Commissione censuaria centrale e' composta di diciannove membri effettivi e di sei supplenti nominati dal Ministro per le finanze. Essa e' presieduta dallo stesso Ministro ovvero dal vice-presidente da lui prescelto fra i membri effettivi.
tolto: La Commissione censuaria centrale funziona in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.
tolto: Fanno parte di tutte e due le Sezioni:
tolto: a) il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette;
tolto: b) un funzionario dell'Avvocatura generale dello Stato, di grado non inferiore al 5°;
tolto: c) un magistrato di sede in Roma, di grado non inferiore al 5°;
tolto: d) cinque membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone esperte in materia.
tolto: Fanno parte soltanto della prima Sezione:
tolto: e) un funzionario dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al 5°;
tolto: f) un ingegnere che dirige uno dei competenti servizi presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
tolto: g) tre membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone competenti in economia agraria ed estimo.
tolto: Fanno parte soltanto della seconda Sezione:
tolto: h) un funzionario dipendente dal Ministero dei lavori pubblici, di grado non inferiore al 5°;
tolto: i) un ingegnere che dirige uno dei competenti servizi presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
tolto: l) tre membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone competenti in materia di edilizia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art6 · fonte del testo