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[1]((La Commissione censuaria centrale e' composta di diciannove membri effettivi e di sei supplenti nominati dal Ministro per le finanze. Essa e' presieduta dallo stesso Ministro ovvero dal vice-presidente da lui prescelto fra i membri effettivi.
[2]La Commissione censuaria centrale funziona in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.
[3]Fanno parte di tutte e due le Sezioni:
- a)il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette;
- b)un funzionario dell'Avvocatura generale dello Stato, di grado non inferiore al 5°;
- c)un magistrato di sede in Roma, di grado non inferiore al 5°;
- d)cinque membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone esperte in materia.
[4]Fanno parte soltanto della prima Sezione:
- e)un funzionario dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al 5°;
- f)un ingegnere che dirige uno dei competenti servizi presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
- g)tre membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone competenti in economia agraria ed estimo.
[5]Fanno parte soltanto della seconda Sezione:
- h)un funzionario dipendente dal Ministero dei lavori pubblici, di grado non inferiore al 5°;
- i)un ingegnere che dirige uno dei competenti servizi presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
- l)tre membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone competenti in materia di edilizia)).
Testo in vigore dal 9 gennaio 1945 al 16 dicembre 2009
