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[1]La Commissione censuaria centrale e' composta di ventidue membri effettivi e di sette supplenti nominati dal Ministro per le finanze. Essa e' presieduta dal Ministro per le finanze ovvero dal vice presidente da lui prescelto fra i membri effettivi.

[2]La Cmmissione censuaria centrale funziona in due distinte Sezioni, con competenza rispettivamente in materia dl catasto terreni e di nuovo catasto edilizio urbano.

[3]Fanno parte di tutte e due le Sezioni:

  • a)il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette, in qualita' di membri effettivi;
  • b)un membro effettivo scelto tra i funzionari della Avvocatura generale dello Stato, di grado non inferiore al 5°;
  • c)un membro effettivo scelto fra i magistrati di sede a Roma, di grado non inferiore al 5°;
  • d)due membri effettivi, uno per ciascuno dei Sindacati nazionali fascisti degli ingegneri e dei geometri, scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fascista dei professionisti ed artisti;
  • e)sei membri effettivi e tre supplenti scelti fra le persone esperte in materia.

[4]Fanno parte soltanto della prima Sezione:

  • f)un membro effettivo scelto fra i funzionari dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore al 5°;
  • g)due membri effettivi ed uno supplente scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
  • h)un membro effettivo ed uno supplente scelti fra tre designati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
  • i)un membro effettivo, per il Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli, scelto fra tre designati dalla Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

[5]Fanno parte soltanto della seconda Sezione:

  • l)un membro effettivo scelto tra i funzionari dipendenti dal Ministero delle corporazioni, di grado non inferiore al 5°;
  • m)tre membri effettivi e due supplenti scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fascista degli industriali, Federazione nazionale dei proprietari di fabbricati;
  • n)un membro effettivo, per il Sindacato nazionale fascista dei periti industriali, scelto fra tre periti edili iscritti al Sindacato e designati dalla Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 9 gennaio 1945

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art6 · fonte del testo