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[1]La presidenza della Commissione censuaria centrale e' assistita da un Collegio di periti catastali, i cui componenti, in numero non superiore a sei, sono scelti dal Ministro tra gli ingegneri ed i geometri dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. Il capo del Collegio e' un ingegnere della predetta Amministrazione di grado non inferiore ai 6°.
[2]Il Collegio e' coadiuvato da personale d'ordine dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 16 dicembre 2009
