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[1]Le Commissioni censuarie comunali e provinciali durano in funzione cinque anni.

[2]Il primo quinquennio ha inizio per tutte le Commissioni il 29 ottobre dell'anno cuccessivo a quello di cessazione dello stato di guerra.

[3]In caso di anticipato scioglimento le nuove Commissioni durano in carica fino al compimento del quinquennio in corso.

[4]I componenti le Commissioni censuarie comunali e provinciali possono essere riconfermati nella carica.

Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 9 gennaio 1945

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art8 · fonte del testo