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[1]Le Commissioni censuarie comunali e provinciali durano in funzione cinque anni.
[2]Il primo quinquennio ha inizio per tutte le Commissioni il 29 ottobre dell'anno cuccessivo a quello di cessazione dello stato di guerra.
[3]In caso di anticipato scioglimento le nuove Commissioni durano in carica fino al compimento del quinquennio in corso.
[4]I componenti le Commissioni censuarie comunali e provinciali possono essere riconfermati nella carica.
Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 9 gennaio 1945
