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[1]((Le Commissioni censuarie comunali e quelle provinciali durano in funzione quattro anni.
[2]In caso di anticipato scioglimento le nuove Commissioni durano in carica fino al compimento del quadriennio in corso.
[3]I componenti le Commissioni censuarie comunali e provinciali possono essere riconfermati nella carica)).
Testo in vigore dal 9 gennaio 1945 al 16 dicembre 2009
