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[1]((Le Commissioni censuarie comunali e quelle provinciali durano in funzione quattro anni.

[2]In caso di anticipato scioglimento le nuove Commissioni durano in carica fino al compimento del quadriennio in corso.

[3]I componenti le Commissioni censuarie comunali e provinciali possono essere riconfermati nella carica)).

Testo in vigore dal 9 gennaio 1945 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 gennaio 1945

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1943 al 9 gennaio 1945. 24 parole tolte, 3 parole aggiunte in 3 capoversi.

Le Commissioni censuarie comunali e aggiunto: quelle provinciali durano in funzione tolto: cinque aggiunto: quattro anni.

tolto: Il primo quinquennio ha inizio per tutte le Commissioni il 29 ottobre dell'anno cuccessivo a quello di cessazione dello stato di guerra.

In caso di anticipato scioglimento le nuove Commissioni durano in carica fino al compimento del tolto: quinquennio aggiunto: quadriennio in corso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art8 · fonte del testo