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[1]Quando, per qualsiasi motivo, nel corso del quinquennio cessi dalle sue funzioni il presidente delle Commissioni censuarie provinciali e comunali, il Ministro per le finanze e l'Intendente di finanza procedono rispettivamente a nuova nomina.

[2]Il Ministro o l'Intendente di finanza possono disporre la sostituzione di membri delle Commissioni che per qualsiasi motivo cessino dalla carica.

[3]Qualora il numero complessivo dei membri effettivi e supplenti siasi ridotto di oltre un quarto, la Commissione deve essere completata con le norme ordinarie.

[4]Chi surroga i membri che hanno cessato di appartenere alle Commissioni prima dell'ordinaria scadenza, rimane in carica fino al termine stabilito per la rinnovazione di esse.

[5]Le funzioni dei membri delle Commissioni comunali non cessano per variazioni di territorio nella circoscrizione del Comune, a meno che le variazioni siano tali da far ritenere necessaria all'Intendente di finanza la ricostituzione delle Commissioni.

Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 9 gennaio 1945

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art9 · fonte del testo