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[1]Durante lo stato di guerra e sino a 30 giorni dopo la conclusione della pace, non si applicano le incompatibilita' previste per i giudici dall'art. 61 del Codice di procedura penale.

[2]Rimane tuttavia fermo, per il giudice che e' concorso a pronunciare sentenze in un procedimento, il divieto di partecipare al giudizio negli ulteriori gradi dello stesso procedimento, nonche' quello di esercitare l'ufficio di giudice per chi nello stesso procedimento ha esercitato l'ufficio di difensore, di procuratore speciale o di curatore di una parte, ovvero di testimonio, perito o consulente tecnico o ha presentato rapporto, denuncia, querela o istanza.

Testo in vigore dal 29 luglio 1940 al 27 gennaio 1948

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urn:nir:stato:legge:1940-07-09;937~art1 · fonte del testo