Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1949 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Durante lo stato di guerra e sino a 30 giorni dopo la conclusione della pace, non si applicano le incompatibilita' previste per i giudici dall'art. 61 del Codice di procedura penale.

[2]Rimane tuttavia fermo, per il giudice che e' concorso a pronunciare sentenze in un procedimento, il divieto di partecipare al giudizio negli ulteriori gradi dello stesso procedimento, nonche' quello di esercitare l'ufficio di giudice per chi nello stesso procedimento ha esercitato l'ufficio di difensore, di procuratore speciale o di curatore di una parte, ovvero di testimonio, perito o consulente tecnico o ha presentato rapporto, denuncia, querela o istanza.1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1593

1

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1593 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che e' prorogata fino al 31 dicembre 1948 la applicabilita' delle disposizioni dell' art. 1 della legge 9 luglio 1940, n. 937.

L. 3 febbraio 1949, n. 26

2

La L. 3 febbraio 1949, n. 26 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) la prorogata fino al 31 dicembre 1949 delle disposizioni dell'art. 1 della legge 9 luglio 1940, n. 937. Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1949.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1949 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 febbraio 1949

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1948 al 17 febbraio 1949.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 febbraio 1949, n. 26

    La L. 3 febbraio 1949, n. 26 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) la prorogata fino al 31 dicembre 1949 delle disposizioni dell'art. 1 della legge 9 luglio 1940, n. 937. Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1949.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-07-09;937~art1 · fonte del testo