Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia

Art. 1 — Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia

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E' costituito un Fondo di rotazione destinato a promuovere iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia. Affluiscono al Fondo:

  • a)le somme disponibili sul Fondo E.R.P. triestino e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi relative ai mutui accordati sul Fondo stesso;
  • b)le somme disponibili presso la Sezione prestiti del Governo militare alleato e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati dal Governo anzidetto e non convertiti in contributi a fondo perduto;
  • c)le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati sul Fondo incremento edilizio, istituito con Ordine del Governo militare alleato n. 26 del 7 febbraio 1951;
  • d)le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui da concedersi ai sensi della presente legge;
  • e)le somme derivanti da recuperi od estinzioni anticipate dei mutui;
  • f)l'importo di cinque miliardi di lire che il Ministero del tesoro concede al Fondo in dotazione.

Testo in vigore dal 22 ottobre 1955 al 17 aprile 1963

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