Art. 1 — Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia
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E' costituito un Fondo di rotazione destinato a promuovere iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia. Affluiscono al Fondo:
- a)le somme disponibili sul Fondo E.R.P. triestino e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi relative ai mutui accordati sul Fondo stesso;
- b)le somme disponibili presso la Sezione prestiti del Governo militare alleato e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati dal Governo anzidetto e non convertiti in contributi a fondo perduto;
- c)le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati sul Fondo incremento edilizio, istituito con Ordine del Governo militare alleato n. 26 del 7 febbraio 1951;
- d)le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui da concedersi ai sensi della presente legge;
- e)le somme derivanti da recuperi od estinzioni anticipate dei mutui;
- f)l'importo di cinque miliardi di lire che il Ministero del tesoro concede al Fondo in dotazione. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 marzo 1963, n. 362
3La L. 2 marzo 1963, n. 362 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 5 miliardi di lire, a favore del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908".
Testo in vigore dal 17 aprile 1963 al 13 maggio 1976
