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[1](Destinazione del Fondo - Mutui - Interessi e spese di gestione).

[2]Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attivita' turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione di lavori pubblici, nonche', al finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, con preferenza nella zona industriale di Trieste, per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi. Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, i mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di 15 anni e non possono superare il 50 per cento della spesa occorrente per l'attuazione delle opere per le quali sono erogati; le eventuali perdite sono a carico del Fondo e degli Istituti incaricati dei finanziamenti ai sensi del successivo art. 3 nella misura, rispettivamente, dell'80 e del 20 per cento. In casi eccezionali e con la preventiva approvazione del Ministero del tesoro i mutui possono essere anche accordati per una somma non superiore al 75 per cento della spesa, fermi restando i limiti di tempo previsti per l'ammortamento di cui al precedente comma. Sulle somme mutuate e' dovuto l'interesse non superiore al 5 per cento. Nel saggio di interesse e' compreso il corrispettivo dovuto agli Istituti incaricati dei finanziamenti per le spese d'amministrazione e come compenso al rischio assunto, nella misura e con le modalita' che saranno fissate nella convenzione di cui all'art. 5. I mutui per la costruzione degli alloggi di cui al primo comma sono concessi nella misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile all'Istituto case popolari della provincia di Trieste e di Gorizia ed agli enti previsti dall'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, per la durata massima di 35 anni, al tasso del 2,50 per cento, escluso qualsiasi altro contributo. Agli alloggi medesimi si applicano le norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Testo in vigore dal 22 ottobre 1955 al 17 aprile 1963

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