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[1](Destinazione del Fondo - Mutui - Interessi e spese di gestione).
[2]((Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attivita' turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione di lavori pubblici, nonche' al finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, con preferenza nella zona industriale di Trieste, per un importo complessivo non superiore al dieci per cento della consistenza patrimoniale del Fondo stesso)). Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, i mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di 15 anni e non possono superare il 50 per cento della spesa occorrente per l'attuazione delle opere per le quali sono erogati; le eventuali perdite sono a carico del Fondo e degli Istituti incaricati dei finanziamenti ai sensi del successivo art. 3 nella misura, rispettivamente, dell'80 e del 20 per cento. In casi eccezionali e con la preventiva approvazione del Ministero del tesoro i mutui possono essere anche accordati per una somma non superiore al 75 per cento della spesa, fermi restando i limiti di tempo previsti per l'ammortamento di cui al precedente comma. Sulle somme mutuate e' dovuto l'interesse non superiore al 5 per cento. Nel saggio di interesse e' compreso il corrispettivo dovuto agli Istituti incaricati dei finanziamenti per le spese d'amministrazione e come compenso al rischio assunto, nella misura e con le modalita' che saranno fissate nella convenzione di cui all'art. 5. I mutui per la costruzione degli alloggi di cui al primo comma sono concessi nella misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile all'Istituto case popolari della provincia di Trieste e di Gorizia ed agli enti previsti dall'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, per la durata massima di 35 anni, al tasso del 2,50 per cento, escluso qualsiasi altro contributo. Agli alloggi medesimi si applicano le norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. 3 4
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 marzo 1963, n. 362
3La L. 2 marzo 1963, n. 362 ha disposto (con l'art. 2) che "I finanziamenti per la costruzione di alloggi di tipo popolare di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 18 ottobre 1955, n. 908, possono essere concessi per un importo complessivo non superiore a 6 miliardi di lire, aumentato dell'ammontare dei rientri per capitale ed interessi sui finanziamenti stessi". Ha inoltre disposto (con l'art. 3) che "I finanziamenti accordati ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, per la formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione, non potranno superare il 20 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti finanziati".
L. 12 marzo 1968, n. 462
4La L. 12 marzo 1968, n. 462 ha disposto (con l'art. 2) che "I finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, per iniziative industriali ed artigiane, possono essere concessi sino al 70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti".
Testo in vigore dal 25 dicembre 1970 al 1 gennaio 2001
