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Allo scopo di adeguare l'azione dell'Ente a tutte le particolari situazioni di categoria e allo scopo di mantenere l'assistenza stessa aderente all'attivita' sindacale, vengono costituiti per ognuno dei cinque settori sindacali i seguenti Comitati di sezione:

  • 1)Comitato di sezione per l'agricoltura;
  • 2)Comitato di sezione per l'industria;
  • 3)Comitato di sezione per il commercio;
  • 4)Comitato di sezione per il credito e l'assicurazione;
  • 5)Comitato di sezione per i professionisti e gli artisti.

Testo in vigore dal 3 aprile 1943 al 15 giugno 1947

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art21 · fonte del testo