Art. 20
Il Comitato esecutivo:
- 1)fissa le direttive per il conseguimento dei fini dell'Ente;
- 2)esamina le proposte da sottoporre al ((Consiglio di amministrazione));
- 3)adotta, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di competenza del ((Consiglio di amministrazione)), necessari ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente - salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione - tranne quelli di cui all'art. 17, numeri 1, 2 e 3;
- 4)fissa le direttive ed approva le norme da seguirsi per la risoluzione delle controversie;
- 5)procede alla nomina di Commissioni tecniche per lo studio, la propaganda e lo sviluppo dei problemi dell'assistenza;
- 6)nomina il direttore generale dell'Ente secondo le norme del regolamento del personale di cui all'art. 17;
- 7)nomina i presidenti dei Comitati provinciali;
- 8)decide sui criteri di ripartizione, tra i vari settori, degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi comuni;
- 9)adempie a tutte le altre mansioni che gli siano demandate dalla presente legge e dai regolamenti.
Testo vigente dal 1 giugno 1948
