Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»
Art. 22
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[1]Il Comitato di sezione e' composto:
- 1)dal presidente o da un suo delegato;
- 2)da tre rappresentanti designati dalla Confederazione fascista dei datori di lavoro interessata;
- 3)da tre rappresentanti designati dalla Confederazione fascista dei lavoratori interessata;
- 4)da un delegato del Partito Nazionale Fascista;
- 5)da un delegato del Ministero dell'interno;
- 6)da un delegato del Ministero delle corporazioni.
[2]Il Comitato di sezione per i professionisti e gli artisti e' composto di quattro rappresentanti per i professionisti e gli artisti, di quattro rappresentanti designati dalle Confederazioni dei lavoratori e dei delegati di cui ai numeri 4, 5 e 6 del comma precedente.
Testo in vigore dal 3 aprile 1943 al 15 giugno 1947
