Articolo soppresso dalla l. 25 febbraio 1963, n. 289.
Abrogato dal 11 aprile 1963
Articolo soppresso dalla l. 25 febbraio 1963, n. 289.
Abrogato dal 11 aprile 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1952 al 11 aprile 1963. 101 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Qualora l'iscritto muoia prima di avere conseguito il diritto alla pensione la liquidazione del capitale accreditato nel sito conto individuale spetta agli eredi e, in mancanza di eredi; le somme accreditate nel conto individuale si devolvono alla Cassa. Nel caso in cui il capitale liquidabile sia inferiore a lire 100.000 la Cassa provvede ad integrarlo, previo parere motivato dal Consiglio dell'Ordine sulle condizioni economiche degli interessati. Nel caso di pareri contrario il Consiglio stesso deve darne comunicazione agli interessati perche' possano presentare entro il termine di un mese le loro controdeduzioni che sono trasmesse alla Cassa insieme con il parere.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 289
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art44 · fonte del testo