[1]Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente i lavoratori rappresentati dalle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, alla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione e quelli rappresentati dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

[2]Possono anche essere iscritti, mediante Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per le finanze, su proposta delle Associazioni sindacali interessate, i rappresentati dalle Associazioni sindacali che non siano compresi tra quelli previsti nel precedente comma. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 19 giugno 1981, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 24/06/1981 n. 172), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nella parte in cui limita alle categorie di lavoratori ivi indicate l'iscrizione obbligatoria all'ente".

Testo vigente dal 25 giugno 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 103/1981

    Ha colpito questo articolo
    19 giugno 1981

    L'iscrizione obbligatoria all'INAM non puo` escludersi per determinate categorie di lavoratori, poiche` il lavoratore malato vanta un diritto al trattamento assicurativo che e` insuscettibile di limitazioni obiettive e subiettive. È pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 38 Cost., secondo comma, l'art. 4 l. 11 gennaio 1943, n.138 nella parte in cui limita alle categorie di lavoratori ivi indicate l'iscrizione obbligatoria all'ente. Resta cosi` assorbita la censura relativa all'art. 3, primo comma Cost.. - cfr. SS. nn. 67/1965, 91/1976

    Art. 4 Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 giugno 1981

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1943 al 25 giugno 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 19 giugno 1981, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 24/06/1981 n. 172), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nella parte in cui limita alle categorie di lavoratori ivi indicate l'iscrizione obbligatoria all'ente".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art4 · fonte del testo