Art. 15
[1]Il ((Consiglio di amministrazione)) composto dal presidente e dai seguenti membri nominati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per le finanze ed il tesoro:
- 1)tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria, tre dei lavoratori dell'agricoltura, due dei lavoratori del commercio, uno dei lavoratori del credito uno dei lavoratori dell'assicurazione e uno dei dirigenti di aziende industriali, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale;
- 2)due rappresentanti degli industriali, due degli agricoltori, uno dei commercianti, uno delle imprese del credito e uno delle imprese dell'assicurazione, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale;
- 3)due rappresentanti del personale dell'istituto, designati dal personale stesso;
- 4)due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 5)un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze e del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;
- 6)l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, che puo' anche farsi rappresentare da un proprio delegato;
- 7)il presidente dell'istituto nazionale della previdenza sociale;
- 8)il presidente dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. ((9) due rappresentanti dei medici designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici)).
[2]Il ((Consiglio di amministrazione)) nomina nel suo seno due vice presidenti da scegliersi uno fra i rappresentanti dei lavoratori e uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro.
Testo vigente dal 1 giugno 1948
