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[1]I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Ente saranno raccolti mediante:

  • a)un contributo annuo di L. 1.500.000 a carico di produttori nel Regno di fibre tessili artificiali;
  • b)un contributo di L. 5 per ogni quintale di cellulosa importata o prodotta nel Regno e destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali;
  • c)un contributo fino a L. 10 per ogni quintale di carta per involti o impacchi fabbricata nel Regno o importata dall'estero.

[2]Le modalita' per l'applicazione e la riscossione dei contributi di cui sopra saranno stabilite con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

[3]Con decreto degli stessi Ministri, la misura del contributo di cui alla lettera b) potra' essere ridotta.

Testo in vigore dal 10 agosto 1935 al 7 gennaio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1453~art3 · fonte del testo