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[1]((I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Ente saranno costituiti da:

  • a)un contributo annuo dello Stato di L. 8.000.000 da versare in rate trimestrali posticipate;
  • b)un contributo del 5 per cento sull'importo netto delle fatture emesse dalle cartiere nazionali, o loro consorzi, o da importatori in Italia, in corrispondenza della cessione di carta e cartoni di ogni tipo (esclusa la carta per giornali quotidiani e la carta e i cartoni occorrenti per le Amministrazioni dello Stato) fabbricati nel Regno o importati dall'estero e destinati al consumo interno.

[2]Lo stesso contributo e' applicato altresi' sulla carta e sui cartoni impiegati o consumati dalle stesse ditte produttrici o importatrici, o da queste messi direttamente in vendita al pubblico attraverso propri spacci;

  • c)un contributo annuo di L. 2.000.000 a carico dei produttori nel Regno di fibre tessili artificiali;
  • d)un contributo di L. 5 per ogni quintale di cellulosa importata e prodotta nel Regno e destinata ad impieghi, diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali)).

Testo in vigore dal 23 luglio 1940 al 18 aprile 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 luglio 1940

Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1937 al 23 luglio 1940. 72 parole tolte, 110 parole aggiunte in 7 capoversi.

a) un contributo annuo dello Statotolto: , a decorrere dal 1° gennaio 1937, di lire otto milioni, aggiunto: di L. 8.000.000 da versare in rate trimestrali posticipate;

b) un contributo tolto: annuo di lire due milioni, aggiunto: del 5 per cento sull'importo netto delle fatture emesse dalle cartiere nazionali, o loro consorzi, o da importatori in Italia, in corrispondenza della cessione di carta e cartoni di ogni tipo (esclusa la carta per giornali quotidiani e la carta e i cartoni occorrenti per le Amministrazioni dello Stato) fabbricati nel Regno o importati dall'estero e destinati al consumo interno.

aggiunto: Lo stesso contributo e' applicato altresi' sulla carta e sui cartoni impiegati o consumati dalle stesse ditte produttrici o importatrici, o da queste messi direttamente in vendita al pubblico attraverso propri spacci;

aggiunto: c) un contributo annuo di L. 2.000.000 a carico dei produttori nel Regno di fibre tessili artificiali;

tolto: caggiunto: d) un contributo di tolto: lire cinque aggiunto: L. 5 per ogni quintale di cellulosa importata tolto: o aggiunto: e prodotta nel Regno e destinata ad impieghiaggiunto: , diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificialitolto: .

tolto: Le modalita' per l'applicazione e la riscossione dei contributi di cui alle lettere b) e c) saranno stabilite con decreto dei Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

tolto: Con decreto degli stessi Ministri, la misura del contributo di sui alle precedenti lettere a), b) e c) potra' essere ridotta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1453~art3 · fonte del testo