Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1940 al 18 aprile 1956. Leggi il testo vigente →
[1]((I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Ente saranno costituiti da:
- a)un contributo annuo dello Stato di L. 8.000.000 da versare in rate trimestrali posticipate;
- b)un contributo del 5 per cento sull'importo netto delle fatture emesse dalle cartiere nazionali, o loro consorzi, o da importatori in Italia, in corrispondenza della cessione di carta e cartoni di ogni tipo (esclusa la carta per giornali quotidiani e la carta e i cartoni occorrenti per le Amministrazioni dello Stato) fabbricati nel Regno o importati dall'estero e destinati al consumo interno.
[2]Lo stesso contributo e' applicato altresi' sulla carta e sui cartoni impiegati o consumati dalle stesse ditte produttrici o importatrici, o da queste messi direttamente in vendita al pubblico attraverso propri spacci;
- c)un contributo annuo di L. 2.000.000 a carico dei produttori nel Regno di fibre tessili artificiali;
- d)un contributo di L. 5 per ogni quintale di cellulosa importata e prodotta nel Regno e destinata ad impieghi, diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali)).
Testo in vigore dal 23 luglio 1940 al 18 aprile 1956
