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[1]I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Ente saranno costituiti da:
- a)un contributo annuo dello Stato di L. 8.000.000 da versare in rate trimestrali posticipate;
- b)un contributo del 5 per cento sull'importo netto delle fatture emesse dalle cartiere nazionali, o loro consorzi, o da importatori in Italia, in corrispondenza della cessione di carta e cartoni di ogni tipo (esclusa la carta per giornali quotidiani e la carta e i cartoni occorrenti per le Amministrazioni dello Stato) fabbricati nel Regno o importati dall'estero e destinati al consumo interno. 3
[2]Lo stesso contributo e' applicato altresi' sulla carta e sui cartoni impiegati o consumati dalle stesse ditte produttrici o importatrici, o da queste messi direttamente in vendita al pubblico attraverso propri spacci;
- c)un contributo annuo di L. 2.000.000 a carico dei produttori nel Regno di fibre tessili artificiali;
- d)un contributo di L. 5 per ogni quintale di cellulosa importata e prodotta nel Regno e destinata ad impieghi, diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 marzo 1956, n. 168
3con decorrenza dal 1 gennaio 1953
La L. 28 marzo 1956, n. 168, nel modificare l'articolo unico, della L. 13 giugno 1940, n. 868, che a sua volta ha modificato l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 12 novembre 1936, n. 2189, ha conseguentemente disposto: -(con l'articolo unico, comma 1) che "Il contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta dalle cartiere nazionali, dai loro consorzi e dagli importatori, previsto dall'art. 1, lettera b) della legge 13 giugno 1940, n. 868, e' stabilito, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 3 per cento"; - (con l'articolo unico, comma 6) che "Il contributo dovuto all'Ente, ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 13 giugno 1940, n. 868, e' stabilito, per il periodo che va dal 16 gennaio 1951 al giorno dell'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 2,70 per cento"; - (con l'articolo unico, comma 8) che "Il contributo dovuto all'Ente dagli importatori e dai produttori di cellulosa destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali, previsto dall'art. 1, lettera d), della legge 13 giugno 1940, n. 868, e' stabilito nelle seguenti misure: a) dal 16 gennaio 1951 al 31 dicembre 1952 in lire 5,40 al chilogrammo; b) a decorrere dal 1 gennaio 1953 e fino al giorno dell'entrata in vigore della presente legge, in lire 3,15 al chilogrammo".
Testo in vigore dal 18 aprile 1956 al 24 marzo 1993
