Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1937 al 23 luglio 1940. Leggi il testo vigente →
[1]((I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Ente saranno costituiti da:
- a)un contributo annuo dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1937, di lire otto milioni, da versare in rate trimestrali posticipate;
- b)un contributo annuo di lire due milioni, a carico dei produttori nel Regno di fibre tessili artificiali;
- c)un contributo di lire cinque per ogni quintale di cellulosa importata o prodotta nel Regno e destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali.
[2]Le modalita' per l'applicazione e la riscossione dei contributi di cui alle lettere b) e c) saranno stabilite con decreto dei Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze.
[3]Con decreto degli stessi Ministri, la misura del contributo di sui alle precedenti lettere a), b) e c) potra' essere ridotta)).
Testo in vigore dal 7 gennaio 1937 al 23 luglio 1940
